(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 11)
                               Art. 11 
                      (Conservazione dei dati) 
 
 
  1. I dati  personali  possono  essere  conservati  anche  oltre  il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art.  9
della Legge e all'art. 6-bis  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, in tali casi,
i  dati  identificativi  possono  essere  conservati  fino  a  quando
risultino necessari per: indagini continue e longitudinali;  indagini
di controllo, di qualita' e  di  copertura;  definizione  di  disegni
campionari e selezione di  unita'  di  rilevazione;  costituzione  di
archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi; altri casi
in cui cio' risulti essenziale e  adeguatamente  documentato  per  le
finalita' perseguite. 
  2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  i  dati  identificativi  sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo  da  consentirne
differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile  in
ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o  comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato.