Art. 11 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. I comitati etici ed i soggetti promotori  della  sperimentazione
comunicano all'autorita' competente e comunque  sempre  al  Ministero
della salute ai fini dell'inserimento nelle banche dati nazionale  ed
europea i seguenti dati: 
    a) i  dati  ricavati  dalla  domanda  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9, comma 2; 
    b) le eventuali modifiche ad essa apportate a norma dell'articolo
9, comma 3; 
    c)  le  eventuali  modifiche  apportate  al  protocollo  a  norma
dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); 
    d) il parere favorevole del comitato etico; 
      e) la dichiarazione di cessazione della sperimentazione. 
  2. Su richiesta motivata di uno Stato membro, dell'Agenzia  europea
per la valutazione dei medicinali  (EMEA)  o  della  Commissione,  il
Ministero della salute fornisce qualsiasi informazione  supplementare
sulla sperimentazione in questione,  oltre  a  quelle  gia'  inserite
nella banca dati europea,  ottenendola  dall'autoritacompetente  alla
quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. Il  Ministero
della salute inserisce nella banca dati europea  l'indicazione  delle
ispezioni effettuate sulla conformita' alle norme  di  buona  pratica
clinica. 
  3. Il modello, i dati e le relative modalita' di inserimento  degli
stessi nella banca dati europea, il cui funzionamento  e'  assicurato
dalla Commissione stessa con la partecipazione  dell'Agenzia  europea
per la valutazione dei medicinali (EMEA), nonche'  i  metodi  per  lo
scambio elettronico dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro
della salute, tenuto conto delle indicazioni  dettagliate  pubblicate
dalla  Commissione  europea.  Tali   indicazioni   dettagliate   sono
elaborate in modo da salvaguardare la riservatezza dei dati. 
  4. L'Osservatorio sulle sperimentazioni  gia'  operante  presso  la
Direzione  generale   della   valutazione   dei   medicinali   e   la
frarmacovigilanza,   quale    parte    dell'Osservatorio    nazionale
sull'impiego  dei  medicinali  istituito  ai  sensi   del   comma   7
dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'  incaricato
di svolgere, nell'ambito delle  dotazioni  organiche  della  medesima
Direzione generale e senza oneri aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
dello Stato, i seguenti compiti: 
    a) monitoraggio e  analisi  delle  sperimentazioni  cliniche  dei
medicinali sul territorio italiano e redazione dei relativi  rapporti
con i dati regionali da trasmettere alle singole regioni; 
    b) raccordo con la banca dati centrale europea; 
    c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali; 
    d) redazione di rapporti annuali  e  parziali,  indirizzati  alle
regioni e agli  operatori  di  settore,  che  descrivano  in  maniera
quali-quantitativa, anche su base regionale e locale, lo stato  della
ricerca clinica farmacologica in Italia; 
    e) realizzazione, di intesa con  le  regioni,  di  iniziative  di
formazione per il personale coinvolto nella  sperimentazione  clinica
dei medicinali. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.L.  30  settembre  2003,   n.   269,   convertito   con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n.  326,  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Nota all'art. 11: 
              - L'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
          sviluppo), cosi' recita: 
              "7. Presso il Ministero della sanita', nell'ambito  del
          Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e   la
          farmacovigilanza, e' istituito, senza  oneri  aggiuntivi  a
          carico del bilancio dello Stato,  l'Osservatorio  nazionale
          sull'impiego  dei  medicinali.  L'Osservatorio,  al   quale
          collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo  e
          di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari
          regionali, provvede a: 
                a)  raccogliere,  monitorare  ed  elaborare  dati  di
          consumo, di modalita' di impiego e di spesa concernenti sia
          i medicinali erogati o direttamente impiegati dal  Servizio
          sanitario nazionale, sia  quelli  i  cui  oneri  restano  a
          carico dell'utilizzatore; 
                b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti  gia'
          attribuiti dall'art. 1, comma 30, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662, all'osservatorio centrale  degli  acquisti  e
          dei prezzi; 
                c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della
          sanita',  finalizzato,  in  particolare,   a   rilevare   e
          confrontare,  anche  con   analisi   su   base   regionale,
          l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario
          nazionale relativa  ai  medicinali  erogati  attraverso  le
          farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati  con
          sistemi alternativi  o  direttamente  impiegati  in  ambito
          ospedaliero e, conseguentemente, a formulare  proposte  per
          un impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse  del
          settore.".