Art. 11.
                   Valutazione, scrutini ed esami

  1.  Ai  fini  della  validita'  dell'anno, per la valutazione degli
allievi  e'  richiesta  la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale  personalizzato  di  cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per
casi  eccezionali,  le  istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
  2.  La  valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento  degli  allievi e la certificazione delle competenze da
essi   acquisite   sono   affidate   ai  docenti  responsabili  degli
insegnamenti  e  delle  attivita' educative e didattiche previsti dai
piani   di  studio  personalizzati.  Sulla  base  degli  esiti  della
valutazione  periodica,  le istituzioni scolastiche predispongono gli
interventi  educativi  e  didattici, ritenuti necessari al recupero e
allo sviluppo degli apprendimenti.
  3.  I  docenti  effettuano  la  valutazione  biennale  ai  fini del
passaggio  al  terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento
di  tutti  gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresi' il
comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non
ammettere  l'allievo  alla  classe successiva all'interno del periodo
biennale.
  4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude
con un esame di Stato.
  5.  Alle  classi  seconda  e  terza  si  accede  anche per esame di
idoneita',  al  quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano
compiuto  o  compiano  entro  il  30  aprile  dell'anno scolastico di
riferimento,  rispettivamente,  l'undicesimo  e il dodicesimo anno di
eta'  e  che  siano  in  possesso del titolo di ammissione alla prima
classe  della  scuola  secondaria di primo grado, nonche' i candidati
che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno
uno o due anni.
  6.  All'esame  di  Stato  di  cui  al  comma 4 sono ammessi anche i
candidati  privatisti  che  abbiano  compiuto,  entro  il  30  aprile
dell'anno  scolastico  di  riferimento, il tredicesimo anno di eta' e
che  siano  in  possesso  del  titolo di ammissione alla prima classe
della  scuola  secondaria  di  primo  grado.  Sono  inoltre ammessi i
candidati  che  abbiano  conseguito  il  predetto titolo da almeno un
triennio  e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni
di eta'.
  7.  Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione,  nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche
attraverso  la  permanenza  dei  docenti  nella  sede di titolarita',
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.