Art. 11. (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea) 1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Note all'art. 11: - Per l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si vedano note all'art. 10. - L'art. 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il seguente: «Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorita', illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento cosi' come definiti nel presente regolamento».