Art. 11.
     (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1.  I  fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la
diffusione  della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto
previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2
della  legge  30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere
europee  la  maggior  parte  del loro tempo di trasmissione in ambito
nazionale  su  frequenze  terrestri,  escluso  il  tempo  destinato a
notiziari,  a  manifestazioni  sportive,  a  giochi  televisivi, alla
pubblicita'   oppure   a   servizi  di  teletext,  a  dibattiti  e  a
televendite.  Deroghe  possono  essere richieste all'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5
del  citato  regolamento  di  cui  alla  deliberazione  della  stessa
Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.
 
          Note all'art. 11:
              -  Per  l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si
          vedano note all'art. 10.
              -  L'art.  5  del regolamento concernente la promozione
          della  distribuzione e della produzione di opere europee di
          cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  16 marzo  1999,  n. 9/1999, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  24 maggio  1999,  e'  il
          seguente:
              «Art.  5  (Deroga  per  i canali tematici). - I singoli
          canali    tematici    possono   richiedere   all'Autorita',
          illustrandone  i  motivi,  la deroga totale o parziale agli
          obblighi  di  riserva  di emissione e di investimento cosi'
          come definiti nel presente regolamento».