Art. 11. Abrogazioni e modifiche 1. All'articolo 87, comma 1, del testo unico della finanza, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.». 2. All'articolo 87, comma 2, del testo unico della finanza, il primo periodo e' abrogato. 3. L'articolo 6, comma 3, l'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 7, e l'articolo 9 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono abrogati. 4. All'articolo 70 del testo unico della finanza sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari); b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista ne' essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.». 5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano solo alle garanzie costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 11: - Per il testo unico della finanza, vedi note all'art. 1. Il testo degli articoli 87 e 70, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 87 (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati). - 1. A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni. 2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente. 3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione. 4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni. 5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.». - Il testo vigente dell'art. 70, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista ne' essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. 2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 6 (Diritti del partecipante). - 1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione. 2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua e' debito di massa. 3. (Comma abrogato). 4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.». «Art. 8 (Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza). - 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'art. 6 o di una controparte di banche centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'art. 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. 2. (Comma abrogato). 3. (Comma abrogato). 4. (Comma abrogato). 5. (Comma abrogato). 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1. 7. (Comma abrogato).».