Art. 11.
             Esenzioni dalla riqualificazione periodica
  1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
    a) i  recipienti  contenenti  fluidi  del  gruppo due, escluso il
vapore  d'acqua,  che  non  sono  soggetti  a  fenomeni di corrosione
interna  e  esterna  o  esterna, purche' la pressione PS sia minore o
uguale  a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non
superi 12.000 bar*l;
    b) i  recipienti  di  volume  non  superiore  a  1000 litri e con
pressione  PS  minore  o  uguale  a 30 bar, facenti parte di impianti
frigoriferi  in  cui  non  siano  inseriti  recipienti  di  volume  e
pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
    c) i  recipienti  di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il
prodotto  della pressione PS in bar per il volume in litri non superi
300 e la pressione PS non superi 10 bar;
    d) i  recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali
il  prodotto  della  pressione  PS  in bar per il volume in litri non
superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
    e) i generatori di acetilene;
    f) i   desurriscaldatori,   gli   scaricatori,  i  separatori  di
condense,  i  disoliatori  inseriti lungo le tubazioni di vapori o di
gas,  i  filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di
gas  e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria
per  i  quali  non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera o);
    g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
    h) le  tubazioni  contenenti fluidi del gruppo due e classificati
nella I e II categoria;
    i) gli  estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua
con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.