Art. 11. 
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese 
 
  1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale  a
questo scopo del  sistema  informativo  delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il  Registro
informatico degli  adempimenti  amministrativi  per  le  imprese,  di
seguito denominato "Registro", il quale  contiene  l'elenco  completo
degli   adempimenti   amministrativi   previsti    dalle    pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,
nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli  archivi
informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con apposite sezioni del sito informatico, fornisce,  ove  possibile,
il supporto necessario a compilare in  via  elettronica  la  relativa
modulistica. 
  2. E' fatto obbligo  alle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  ai
concessionari di lavori e  ai  concessionari  e  gestori  di  servizi
pubblici, di  trasmettere  in  via  informatica  al  Ministero  delle
attivita'  produttive  l'elenco  degli   adempimenti   amministrativi
necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del  Ministro
delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le
modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso  al  Registro,
nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito. 
  4. Il Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu'  siti  telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. 
  5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora  non
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della  legge  29  luglio
2003, n. 229. 
 
          Note all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24,  comma  2, del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59):
              "2.  Presso  la  struttura  e'  istituito uno sportello
          unico   al  fine  di  garantire  a  tutti  gli  interessati
          l'accesso,  anche  in  via  telematica, al proprio archivio
          informatico  contenente  i  dati  concernenti le domande di
          autorizzazione   e   il   relativo  iter  procedurale,  gli
          adempimenti  necessari  per  le  procedure  autorizzatorie,
          nonche'   tutte   le  informazioni  disponibili  a  livello
          regionale,  ivi  comprese  quelle  concernenti le attivita'
          promozionali,   che   dovranno   essere   fornite  in  modo
          coordinato.".
               -  Si  riporta  il  testo dell'art. 21, comma 2, della
          legge  29 luglio  2003,  n.  229  (Interventi in materia di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione - legge di semplificazione 2001.)
              "2.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'art. 16,
          determinato   nella   misura  massima  di  516.457  euro  a
          decorrere    dall'anno    2003,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.".