ART. 11
                  (consultazioni transfrontaliere)

   1.  Qualora l'attuazione di un determinato piano o di un programma
sottoposto  a  valutazione  ambientale strategica possa avere effetti
significativi   anche   sull'ambiente   di   un  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea,  o  qualora  lo  richieda  lo  Stato membro che
potrebbe  essere  interessato  in  misura  significativa,  una  copia
integrale  della  proposta  di  piano  o  di programma e del rapporto
ambientale,  redatto  a norma dell'articolo 9, deve essere trasmessa,
prima  della  approvazione  del  piano o del programma, anche a detto
Stato  membro interessato, invitandolo ad esprimere il proprio parere
entro   il   termine   di   sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione trasmessa.
   2.  Qualora  lo  Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della
proposta  di  piano o di programma e del rapporto ambientale ai sensi
del  comma  1,  entro  il  termine  di  trenta giorni dal ricevimento
comunichi  che,  per esprimere il proprio parere, intende procedere a
consultazioni,  l'autorita'  competente  deve  concedere  un  congruo
termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire allo
Stato membro di procedere alle consultazioni al proprio interno delle
autorita'  e  del  pubblico  interessato.  Nel  frattempo  ogni altro
termine resta sospeso.