Art. 11.
                   Specifiche dell'autorizzazione
  1.  Per  garantire l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 9
l'autorizzazione puo' essere vincolata al rispetto di taluni obblighi
imposti all'atto del suo rilascio o successivamente.
  2.  L'autorizzazione  si  applica soltanto ai locali indicati nella
domanda  e  alle  tipologie  di medicinali e alle forme farmaceutiche
indicati nella medesima a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera a).