Art. 11. Specifiche dell'autorizzazione 1. Per garantire l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 9 l'autorizzazione puo' essere vincolata al rispetto di taluni obblighi imposti all'atto del suo rilascio o successivamente. 2. L'autorizzazione si applica soltanto ai locali indicati nella domanda e alle tipologie di medicinali e alle forme farmaceutiche indicati nella medesima a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera a).