Art. 11.
              Riconoscimento dello status di rifugiato
  1.  La  domanda  di  protezione  internazionale  ha  come  esito il
riconoscimento  dello  status di rifugiato quando la relativa domanda
e'  valutata  positivamente  in  relazione  a  quanto stabilito negli
articoli 3,  4,  5  e  6,  in  presenza  dei  presupposti di cui agli
articoli 7  e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di
esclusione di cui agli articoli 9 e 10.