Art. 11. Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB; m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB; n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB; c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB; d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero. 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita' finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora la legislazione del Paese terzo non consenta l'applicazione di misure equivalenti, gli intermediari finanziari sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore. 5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in Paesi terzi, sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.
Note all'art.11: - Il testo dell'art. 2, comma 1 e 109, comma 2, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private). e' il seguente: «Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita'; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita'; V. le operazioni di capitalizzazione; VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa». «Art. 109 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi). - (omissis). 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.». - Il testo degli articoli 106, 107 e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente: «Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitate nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura. Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis; lettera a); b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.». «Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). (omissis). - 4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo. (Omissis). 5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.». - La legge n. 1966 del 1939 reca la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940. - Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), e' il seguente: «Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. 2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. 3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicita'; b) ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati; c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione; d) alle cause di incompatibilita'; e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso art. 196, comma 1; f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; h) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari; i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB; l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei promotori finanziari. 7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.». - Il testo dell'art. 16 della legge n. 108 del 1996 e' il seguente: «Art. 16. - 1. L'attivita' di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari e' riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. 2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e' specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita' dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4. 3. I requisiti di onorabilita' necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. 4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. 5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita' professionali. 6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1. 7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire. 8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative. 9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.». - Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo n. 374 del l999, e' il seguente: «Art. 3. (Agenzia in attivita' finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero. 3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti: a) per le persone fisiche: 1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 2) domicilio nel territorio della Repubblica; 3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge; 4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria; 2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario; 3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica; 4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC. 4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario. 5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco. 6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, puo' richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi', chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.». - Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo n. 196 del 2003, (in materia di protezione dei dati personali), e' il seguente: «Art. 5. (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato. 2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.».