Art. 11.
                       Attivita' promozionali

  1.  Nell'ambito  della Commissione consultiva di cui all'articolo 6
sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato
di  cui  all'articolo  5,  le  attivita' promozionali della cultura e
delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
    a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute
e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
per   l'accesso   a  tali  finanziamenti  deve  essere  garantita  la
semplicita' delle procedure;
    b)  finanziamento  di  progetti formativi specificamente dedicati
alle  piccole,  medie  e  micro  imprese,  ivi compresi quelli di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b);
    c)  finanziamento  delle  attivita'  degli  istituti  scolastici,
universitari    e    di    formazione    professionale    finalizzata
all'inserimento  in ogni attivita' scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi
di  istruzione  e  formazione  professionale  di  specifici  percorsi
formativi  interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza
nel rispetto delle autonomie didattiche.
  2.  Ai  finanziamenti  di  cui  al  comma 1 si provvede con oneri a
carico  delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge
3  agosto  2007,  n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533,
della  legge  24  dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle finanze, dell'istruzione e dell'universita' e
della  ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  si  provvede  al  riparto  annuale delle risorse tra le
attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo
52, comma 2, lettera d).
  3.  Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di
Trento   e   di  Bolzano,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze,
concorrono  alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita'
operative  da  definirsi  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere le
parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
  4.  Ai  fini  della  promozione  e divulgazione della cultura della
salute  e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivita'
scolastica  ed  universitaria  nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica  e  coreutica  e  nei  percorsi  di istruzione e formazione
professionale,  percorsi  formativi  interdisciplinari  alle  diverse
materie  scolastiche  ulteriori  rispetto  a  quelli disciplinati dal
comma  1,  lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
e'  svolta  nell'ambito  e nei limiti delle risorse disponibili degli
istituti.
  5.  Nell'ambito  e  nei  limiti  delle  risorse  di  cui al comma 2
trasferite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
l'INAIL  finanzia progetti di investimento e formazione in materia di
salute  e  sicurezza  sul lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie  e  micro  imprese  e  progetti  volti a sperimentare soluzioni
innovative  e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati
ai  principi  di  responsabilita'  sociale delle imprese. Costituisce
criterio  di  priorita'  per l'accesso al finanziamento l'adozione da
parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera v).
  6.   Nell'ambito   dei   rispettivi   compiti   istituzionali,   le
amministrazioni   pubbliche   promuovono   attivita'   specificamente
destinate  ai  lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a
migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
  7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in
vigore  del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma
7-bis,   della   legge   3  agosto  2007,  n.  123,  come  introdotto
dall'articolo  2,  comma  533,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono  utilizzate,  secondo  le  priorita',  ivi compresa una campagna
straordinaria  di  formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata
in   vigore  del  presente  decreto,  con  accordo  adottato,  previa
consultazione  delle  parti sociali, in sede di Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  il  testo dell'art. 1, comma 7-bis. Della citata
          legge n. 123 del 2007, si veda nota all'art. 1.