Art. 11. 
 
                Valutazione degli alunni in ospedale 
 
  1.  Per  gli  alunni  che  frequentano  per  periodi  temporalmente
rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi  di
cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti  trasmettono
alla scuola di appartenenza  elementi  di  conoscenza  in  ordine  al
percorso formativo individualizzato attuato dai predetti  alunni,  ai
fini della valutazione periodica e finale. 
  2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma  1  abbia
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,
i docenti che hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola  di  riferimento,
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati
dai docenti della classe; analogamente si  procede  quando  l'alunno,
ricoverato nel periodo di svolgimento degli  esami  conclusivi,  deve
sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.