Art. 11 Attribuzioni in materia di armamenti 1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93.
Note all'art. 11: - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163). - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005, n. 127.