Art. 11 
                Attribuzioni in materia di armamenti 
 
  1.  Il   Ministro   della   difesa,   in   materia   di   controllo
dell'esportazione,  importazione  e   transito   dei   materiali   di
armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge
9 luglio 1990, n. 185 e dal  regolamento  di  attuazione  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n.
93. 
 
          Note all'art. 11: 
             - La legge 9  luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163). 
             - Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 gennaio 2005, n. 93  (Nuovo  regolamento  di  esecuzione
          della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme  per
          il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 3 giugno 2005, n. 127.