Art. 11 
                   Controllo della spesa sanitaria 
 
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le
regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le  quali,  non  viene
verificato positivamente in sede di  verifica  annuale  e  finale  il
raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli  obiettivi  strutturali  del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di  cui  all'articolo
2, commi 77 e 88, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  avendo
garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non  essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore  al  triennio,  ai
fini del completamento dello stesso secondo programmi  operativi  nei
termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via  definitiva  delle  risorse
finanziarie, in termini di competenza e di  cassa,  gia'  previste  a
legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano -
ancorche'  anticipate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  dell'articolo  6-bis  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2  mancanza  delle  quali  vengono
rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a  cui  le  predette
risorse si riferiscono. 
  2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1,  comma  180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e  gia'
commissariate  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche  mediante
il  regolare  svolgimento  dei  pagamenti  dei  debiti  accertati  in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono,  entro
15 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto-legge,  alla
conclusione  della  procedura  di  ricognizione   di   tali   debiti,
predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di  pagamento.
Al fine di  agevolare  quanto  previsto  dal  presente  comma  ed  in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,  all'art.  13,  comma
15, fino  al  31  dicembre  2010  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime. 
  3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito con legge 6 agosto  2008,  n.  133,  in  fine,  e'
aggiunto il seguente periodo:  "I  recuperi  delle  anticipazioni  di
tesoreria non vengono  comunque  effettuati  a  valere  sui  proventi
derivanti dalle manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  con
riferimento ai due tributi sopraccitati.". 
  4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23  dicembre
2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2,  comma  4,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge  16
novembre 2001, n. 405, gli  eventuali  acquisti  di  beni  e  servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di  fuori  delle
convenzioni e per importi superiori ai  prezzi  di  riferimento  sono
oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi  di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. 
  5. Al fine di razionalizzare la spesa e  potenziare  gli  strumenti
della corretta programmazione, si applicano  le  disposizioni  recate
dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare: 
    a)  le  risorse  aggiuntive  al  livello  del  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro  per  l'anno
2010, ai sensi di quanto disposto  dall'art.  2,  comma  67,  secondo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell' Intesa  Stato-Regioni  in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita  nella  riunione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano del 3  dicembre  2009.  Alla
copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010
si provvede  per  300  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzo  delle
economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e
per la restante parte, pari a 250 milioni di  euro  con  le  economie
derivanti  dal  presente  provvedimento.  A  tale  ultimo   fine   il
finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in  aumento  di  250
milioni di euro per l'anno 2010; 
    b) un concorso alla manovra di  finanza  pubblica  da  parte  del
settore sanitario pari a 600 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2011. 
  6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le
quote di spettanza dei grossisti  e  dei  farmacisti  sul  prezzo  di
vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a), di cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e  del  26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del
30,35 per cento per i farmacisti. Il  Servizio  sanitario  nazionale,
nel procedere alla corresponsione alle  farmacie  di  quanto  dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo  di  sconto,  rispetto  a  quanto  gia'
previsto dalla vigente normativa, una quota pari al  3,65  per  cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  7. Entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco provvede: 
    a. all'individuazione, fra  i  medicinali  attualmente  a  carico
della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma  5,
del  decreto-legge  1  ottobre  2007,   n,   159,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di  quelli  che,
in quanto suscettibili di uso  ambulatoriale  o  domiciliare,  devono
essere erogati,  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'elenco  dei   farmaci
individuati ai sensi  del  presente  comma,  attraverso  l'assistenza
farmaceutica territoriale,  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per
un importo su base annua pari a 600 milioni di euro; 
    b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal
sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  di  tabelle  di  raffronto  tra  la  spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con  la  definizione
di soglie di appropriatezza  prescrittiva  basate  sul  comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con  il  miglior  risultato  in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi  attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto  al  totale
dei  medicinali  appartenenti  alla  medesima  categoria  terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni
strumenti di  programmazione  e  controllo  idonei  a  realizzare  un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base  annua
che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali. 
  8. Con Accordo sancito in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta
del Ministro della salute, sono fissate linee guida per  incrementare
l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna  dei  medicinali  acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti. 
  9. A decorrere dall'anno 2011, l' erogabilita' a carico del SSN  in
fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,  comma  1,
del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  e  successive
modificazioni, e' limitata ad un numero di specialita' medicinali non
superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza
pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio  del
minor costo a parita'  di  dosaggio,  forma  farmaceutica  ed  unita'
posologiche  per  confezione.  La  limitazione  non  si  applica   ai
medicinali  originariamente  coperti  da  brevetto  o   che   abbiano
usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato
dal SSN e' pari a quello della specialita' medicinale con prezzo piu'
basso, ferma restando la possibilita' della dispensazione delle altre
specialita' medicinali individuate dall'Agenzia italiana del  farmaco
come erogabili a a carico del SSN,  previa  corresponsione  da  parte
dell'assistito della differenza di prezzo  rispetto  al  prezzo  piu'
basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di  erogazione
dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal
presente comma restano  nelle  disponibilita'  dei  servizi  sanitari
regionali. 
  10. Il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere
dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La  riduzione  non  si
applica ai medicinali  originariamente  coperti  da  brevetto  o  che
abbiano usufruito di licenze  derivanti  da  tale  brevetto,  ne'  ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato  successivamente  al  30
settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in  vigore  e'
pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009. 
  11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute
all'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'articolo  48  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003,  n.  326,  attribuiscono
priorita'  all'effettuazione  di  adeguati  piani  di  controllo  dei
medicinali in commercio, con particolare riguardo alla  qualita'  dei
principi attivi utilizzati. 
  12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11  il  livello
del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  a  cui  concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di  600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 
  13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210
e successive modificazioni si  interpreta  nel  senso  che  la  somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa  speciale  non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione. 
  14. Fermo restando gli effetti esplicati  da  sentenze  passate  in
giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  cessa   l'efficacia   di
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al  comma
13, in forza di un titolo esecutivo. Sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del  comma  13
dell'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,
ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al  comma
1 del predetto  articolo  50  verso  la  Tessera  Sanitaria  -  Carta
nazionale dei  servizi  (TS-CNS),  in  occasione  del  rinnovo  delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle  finanze  cura
la generazione e la progressiva  consegna  della  TS-CNS,  avente  le
caratteristiche tecniche  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006.  A
tal fine e' autorizzata la spesa  di  20  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2011. 
  16.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  attuativi  di  cui
all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo  periodo  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dall'articolo
1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al  fine  di  accelerare  il
conseguimento dei risparmi derivanti  dall'adozione  delle  modalita'
telematiche  per  la  trasmissione  delle  ricette  mediche  di   cui
all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n.  269
del 2003, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  cura  l'avvio
della diffusione della suddetta procedura telematica,  adottando,  in
quanto  compatibili,  le  modalita'   tecniche   operative   di   cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26  febbraio
2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.