Art. 11 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Se dipendenti pubblici, il presidente e  il  direttore  generale
sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione  di  fuori
ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti e, se  necessario,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.  127,
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a  decorrere  dalla
data di insediamento. 
  2. Il presidente, i componenti del consiglio di  amministrazione  e
il  direttore  generale  non  possono  ricoprire  incarichi  politici
elettivi a livello comunitario, nazionale  e  regionale,  ne'  essere
componenti  della  giunta  regionale,  o   rivestire   l'ufficio   di
presidente  o  assessore  alla  giunta  provinciale,  di  sindaco   o
assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore
a 20.000 abitanti. Il  presidente,  i  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  e  il  direttore   generale   non   possono   essere
amministratori o dipendenti di imprese o societa'  di  produzione  di
beni  o  servizi   che   partecipano   ad   attivita'   e   programmi
dell'Istituto. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di  controllo.»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, (S.O.): 
              «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.».