Art. 11 Incompatibilita' 1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore generale sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti e, se necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data di insediamento. 2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, ne' essere componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi dell'Istituto.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, (S.O.): «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».