Art. 11. 
 
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di
circolazione,  di  targa  personale,  di  targa  dei  rimorchi  e  di
             solidarieta' nel pagamento delle sanzioni) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n.  285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici,  su  richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta  di  circolazione  che
tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei
trasferimenti di residenza,  o  di  sede  se  si  tratta  di  persona
giuridica,  l'ufficio  di   cui   al   periodo   precedente   procede
all'aggiornamento della carta di circolazione». 
  2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2  e  3  sono  personali,  non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu'  di  un  veicolo  e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di  proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta'  di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla
circolazione»; 
    b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse; 
    c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al  comma  12»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e
12». 
  3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e  le
targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  delle  targhe»   sono
soppresse. 
  4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285  del
1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite  le
seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli». 
  5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,
sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  entro  dodici  mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
disciplinate le modalita' di applicazione  delle  disposizioni  degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo  n.  285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a),  e  3
del presente  articolo,  anche  con  riferimento  alle  procedure  di
annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli,  di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro  automobilistico
(PRA). 
  6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e  103  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo  modificati  dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo,  si  applicano  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento di cui al comma 5. 
  7. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel
senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni  di
cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n.  285  del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo,  con  particolare  riferimento   alla   definizione   delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e
di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali  da
renderle  conformi  a  quelle  delle   targhe   di   immatricolazione
posteriori degli autoveicoli. 
  8. Le disposizioni  del  comma  4  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal  comma  2,
lettera b), del presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di  cui  al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare  nuovamente  i  rimorchi
immessi  in  circolazione  prima  della  data  di  cui   al   periodo
precedente. 
  9. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. 
 
          Note all'articolo 11 
            - Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  94  del
          decreto n. 285 del 1992,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti,
          la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici,  su
          richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di  cui
          al comma 1, provvede all'emissione e  al  rilascio  di  una
          nuova carta di circolazione che tenga conto  dei  mutamenti
          di cui al medesimo comma. Nel  caso  dei  trasferimenti  di
          residenza, o di sede se si  tratta  di  persona  giuridica,
          l'ufficio   di   cui   al   periodo   precedente    procede
          all'aggiornamento della carta di circolazione. 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  100   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            100. Targhe di immatricolazione  degli  autoveicoli,  dei
          motoveicoli e dei rimorchi. 
            1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente  e
          posteriormente,  di  una  targa  contenente   i   dati   di
          immatricolazione. 
            2. I motoveicoli devono essere muniti  posteriormente  di
          una targa contenente i dati di immatricolazione. 
            3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di   una   targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione. 
            3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali,
          non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un
          veicolo  e  sono  trattenute  dal  titolare  in   caso   di
          trasferimento di  proprieta',  costituzione  di  usufrutto,
          stipulazione  di  locazione  con  facolta'   di   acquisto,
          esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla
          circolazione. 
            4. I carrelli appendice, quando sono  agganciati  ad  una
          motrice, devono essere muniti posteriormente di  una  targa
          ripetitrice dei  dati  di  immatricolazione  della  motrice
          stessa. 
            5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4  devono  avere
          caratteristiche rifrangenti. 
            6. (soppresso) 
            7.  Nel  regolamento  sono   stabiliti   i   criteri   di
          definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
          di riconoscimento . 
            8. Ferma restando la sequenza  alfanumerica  fissata  dal
          regolamento, l'intestatario  della  carta  di  circolazione
          puo' chiedere, per le targhe di cui ai  commi  1  e  2,  ai
          costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
          1, e con le modalita'  stabilite  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti    terrestri,    una    specifica    combinazione
          alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti  terrestri,  dopo   avere   verificato   che   la
          combinazione  richiesta  non  sia  stata  gia'  utilizzata,
          immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
          Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
          Poligrafico dello Stato nel termine di  trenta  giorni  dal
          rilascio della carta di circolazione. Durante tale  periodo
          e' consentita la circolazione ai sensi  dell'articolo  102,
          comma 3 
            9. Il regolamento stabilisce per  le  targhe  di  cui  al
          presente articolo: 
            a)  i   criteri   per   la   formazione   dei   dati   di
          immatricolazione; 
            b) la collocazione e le modalita' di installazione; 
            c)   le   caratteristiche   costruttive,    dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione. 
            10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'  vietato
          apporre iscrizioni, distintivi o sigle che  possano  creare
          equivoco nella identificazione del veicolo. 
            11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e
          9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 
            12. Chiunque circola con un veicolo munito di  targa  non
          propria  o  contraffatta  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.842  a
          euro 7.369 
            13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5  e  10  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 23 a euro 92 
            14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o   altera   targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale. 
            15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
          sanzione amministrativa accessoria del ritiro  della  targa
          non rispondente ai requisiti indicati. Alle  violazioni  di
          cui ai commi 11 e 12 consegue la  sanzione  accessoria  del
          fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione
          delle violazioni, la  sanzione  accessoria  della  confisca
          amministrativa   del   veicolo.   La   durata   del   fermo
          amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in  cui  tale
          sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della
          targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione  II,
          del titolo VI. 
            - Si riporta il comma 1  dell'articolo  103  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            103.   Obblighi   conseguenti   alla   cessazione   della
          circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. 
            1. La parte interessata, intestataria di un  autoveicolo,
          motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve  comunicare
          al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
          definitiva  esportazione  all'estero  del  veicolo  stesso,
          restituendo il certificato di  proprieta'  e  la  carta  di
          circolazione.  L'ufficio  del  P.R.A.  ne   da'   immediata
          comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti terrestri provvedendo altresi' alla  restituzione
          al medesimo ufficio della carta  di  circolazione.  Con  il
          regolamento di esecuzione sono stabilite le  modalita'  per
          lo  scambio  delle  informazioni  tra  il   P.R.A.   e   il
          Dipartimento per i trasporti terrestri 
            - Si riporta il testo dell'articolo  196,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
            196. Principio di solidarieta'. 
            1.  Per  le   violazioni   punibili   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  il  proprietario  del   veicolo
          ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,  o,
          in sua vece, l'usufruttuario,  l'acquirente  con  patto  di
          riservato dominio o l'utilizzatore a  titolo  di  locazione
          finanziaria, e' obbligato  in  solido  con  l'autore  della
          violazione al pagamento della somma da  questi  dovuta,  se
          non prova che  la  circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta
          contro la sua volonta'. Nelle ipotesi di  cui  all'art.  84
          risponde solidalmente il locatario e,  per  i  ciclomotori,
          l'intestatario del contrassegno di identificazione. 
            - l'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
            pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 12  settembre  1988,
          n. 214, S.O, cosi' recita: 
            17. Regolamenti. 
            1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi e  dei  decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
            4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi  del  comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete. 
            - Gli articoli 225 e  226,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, cosi' recitano: 
            225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali. 
            1.  Ai  fini  della  sicurezza  stradale  e  per  rendere
          possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle
          strade,  dei  veicoli  e  degli  utenti  e   dei   relativi
          mutamenti, sono istituiti: 
            b) presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri  un
          archivio nazionale dei veicoli; 
            226.  Organizzazione  degli   archivi   e   dell'anagrafe
          nazionale. 
            5. Presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).