Art. 11

Integrazioni  al  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per
l'esercizio  dell'agenzia in attivita' finanziaria e della mediazione
                             creditizia

1.  Dopo  il  titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' inserito il seguente:

                           "Titolo VI-bis.


                   AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
                        E MEDIATORI CREDITIZI


                          Art. 128-quater.


                   Agenti in attivita' finanziaria

  1.  E'  agente  in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e
conclude  contratti  relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi  forma  o  alla  prestazione  di  servizi  di pagamento, su
mandato  diretto  di  intermediari  finanziari previsti dal titolo V,
istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in
attivita'  finanziaria  possono  svolgere  esclusivamente l'attivita'
indicata   nel   presente   comma,   nonche'   attivita'  connesse  o
strumentali.
  2.   L'esercizio   professionale   nei   confronti   del   pubblico
dell'attivita'  di  agente  in  attivita' finanziaria e' riservato ai
soggetti   iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies.
  3. Fermo restando la riserva di attivita' prevista dall'articolo 30
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto
previsto  al  comma  1,  gli  agenti in attivita' finanziaria possono
svolgere attivita' di promozione e collocamento di contratti relativi
a  prodotti  bancari  su  mandato  diretto di banche ed a prodotti di
Bancoposta   su  mandato  diretto  di  Poste  Italiane  S.p.A.;  tale
attivita'  da' titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2,
nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.
  4.  Gli  agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita'
su   mandato   di  un  solo  intermediario  o  di  piu'  intermediari
appartenenti  al  medesimo  gruppo.  Nel  caso in cui l'intermediario
offra   solo   alcuni  specifici  prodotti  o  servizi,  e'  tuttavia
consentito  all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti
o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
  5.  Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente
in  attivita'  finanziaria,  anche  se tali danni siano conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
  6.  Gli  agenti  che prestano esclusivamente i servizi di pagamento
sono  iscritti  in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2
quando   ricorrono   le   condizioni  e  i  requisiti  stabiliti  con
regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, legge 23
agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita  la  Banca  d'Italia.  I  requisiti tengono conto del tipo di
attivita'  svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si
applica il comma 4.
  7.  La  riserva  di attivita' prevista dal presente articolo non si
applica  agli  agenti  che prestano servizi di pagamento per conto di
istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
  8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
109  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente
iscritti   nel  Registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi,  possono  promuovere  e concludere contratti relativi
alla  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  o alla
prestazione   di   servizi   di   pagamento  su  mandato  diretto  di
banche,intermediari  finanziari  previsti  dal  titolo V, istituti di
pagamento   o   istituti   di   moneta   elettronica,   compagnie  di
assicurazione,  senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco
tenuto  dall'Organismo  di  cui  all'articolo  128-octies.  Essi sono
tuttavia   tenuti   alla  frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento
professionale  nelle  materie rilevanti all'esercizio dell'agenzia in
attivita'  finanziaria  della  durata  complessiva  di  venti ore per
biennio  realizzati  secondo  gli standard definiti dall'Organismo di
cui all'articolo 128-undecies.

                         Art. 128-quinquies.


         Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti
                      in attivita' finanziaria

  1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2,
e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
  a)  per  le  persone  fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione  europea  ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell'articolo  2  del  testo  unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
  b)  per  i  soggetti  diversi  dalle persone fisiche: sede legale e
amministrativa  o,  per i soggetti comunitari, stabile organizzazione
nel territorio della Repubblica;
  c)  requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita',  compreso  il
superamento  di  un  apposito  esame.  Per  i  soggetti diversi dalle
persone  fisiche,  i  requisiti  si  applicano  a coloro che svolgono
funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente
ai  requisiti  di  onorabilita',  anche  a  coloro  che  detengono il
controllo;
  d)  stipula  di  una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile  per  i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti
da  condotte  proprie  o  di  terzi del cui operato essi rispondono a
norma di legge;
  e)  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche sono inoltre
richiesti   un   oggetto   sociale   conforme   con  quanto  disposto
dall'articolo  128-quater,  comma  1,  ed  il  rispetto  di requisiti
patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
  2.  La  permanenza  nell'elenco  e'  subordinata,  in  aggiunta  ai
requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attivita'
e all'aggiornamento professionale.

                          Art. 128-sexies.


                         Mediatori creditizi

  1.  E'  mediatore  creditizio  il  soggetto che mette in relazione,
anche  attraverso  attivita'  di  consulenza,  banche  o intermediari
finanziari  previsti  dal titolo V con la potenziale clientela per la
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
  2.   L'esercizio   professionale   nei   confronti   del   pubblico
dell'attivita'  di  mediatore  creditizio  e'  riservato  ai soggetti
iscritti   in  un  apposito  elenco  tenuto  dall'Organismo  previsto
dall'articolo 128-undecies.
  3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita'
indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali.
  4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere
legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere
l'indipendenza.

                          Art. 128-septies.


               Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
                       dei mediatori creditizi

  1.  L'iscrizione  nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma
2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
  a)  forma  di  societa'  per azioni, di societa' in accomandita per
azioni,   di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di  societa'
cooperativa;
  b)  sede  legale  e  amministrativa  o,  per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  c)  oggetto  sociale  conforme  con  quanto  previsto dall'articolo
128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
  d)  possesso  da  parte  di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo dei requisiti di onorabilita';
  e)  possesso  da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,    direzione    e   controllo,   di   requisiti   di
professionalita', compreso il superamento di un apposito esame;
  f)  stipula  di  una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile,  per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti
da  condotte  proprie  o  di  terzi del cui operato essi rispondono a
norma di legge.

                          Art. 128-octies.


                          Incompatibilita'

  1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
  2.  I  collaboratori  di  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  di
mediatori   creditizi  non  possono  svolgere  contemporaneamente  la
propria attivita' a favore di piu' soggetti.

                          Art. 128-novies.


                     Dipendenti e collaboratori

  1.  Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria e i mediatori creditizi
assicurano  e  verificano,  anche  attraverso  l'adozione di adeguate
procedure  interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si
avvalgono  per  il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro
applicabili,    possiedano    i    requisiti    di   onorabilita'   e
professionalita'  indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad
esclusione   del   superamento  dell'apposito  esame  e  all'articolo
128-septies,   lettere  d)  ed  e),  ad  esclusione  del  superamento
dell'apposito  esame,  e  curino  l'aggiornamento professionale. Tali
soggetti  sono  comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui
contenuti   sono   stabiliti   dall'Organismo   di  cui  all'articolo
128-undecies.
  2.  Per  il  contatto  con  il  pubblico,  gli  agenti in attivita'
finanziaria  che  siano  persone  fisiche  o  costituiti  in forma di
societa'  di  persone  si  avvalgono  di  dipendenti  o collaboratori
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.
  3.  I  mediatori  creditizi  e  gli agenti in attivita' finanziaria
diversi  da  quelli  indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di
cui  all'articolo  128-undecies  l'elenco  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori.
  4.  Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria e i mediatori creditizi
rispondono  in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita'
dai  dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in
relazione a condotte penalmente sanzionate.

                          Art. 128-decies.


                     Disposizioni di trasparenza
                    e poteri della Banca d'Italia

  1. Agli agenti in attivita' finanziaria e ai mediatori creditizi si
applicano,  in  quanto  compatibili, le norme del titolo VI. La Banca
d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza
e la correttezza nei rapporti con la clientela.
  2.  La  Banca  d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti
negli  elenchi  per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui
al  comma  1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine
la  Banca d'Italia puo' chiedere agli agenti in attivita' finanziaria
e  ai  mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la
trasmissione  di  atti  e  di documenti, fissando i relativi termini,
nonche'  effettuare  ispezioni  anche  con  la  collaborazione  della
Guardia  di  finanza,  che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento  dell'imposta  sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi,  utilizzando  strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.

                         Art. 128-undecies.


                              Organismo

  1.  E'  istituito  un  Organismo,  avente personalita' giuridica di
diritto  privato  ed ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa,  statutaria  e  finanziaria competente per la gestione
degli  elenchi  degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi.  L'Organismo  e'  dotato dei poteri sanzionatori necessari
per lo svolgimento di tali compiti.
  2.  I  componenti  dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta della Banca
d'Italia.
  3.   L'Organismo  provvede  all'iscrizione  negli  elenchi  di  cui
all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2,
previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita'
necessaria  per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e
le  altre  somme  dovute  per  l'iscrizione negli elenchi; svolge gli
altri compiti previsti dalla legge.
  4.  L'Organismo  verifica  il  rispetto  da  parte  degli agenti in
attivita'  finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui
essi   sono  sottoposti;  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti,
l'Organismo   puo'   effettuare   ispezioni   e   puo'   chiedere  la
comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la  trasmissione  di  atti  e
documenti, fissando i relativi termini.

                         Art. 128-duodecies.


                      Disposizioni procedurali

  1.  Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai
fini  dell'iscrizione  negli elenchi di cui agli articoli 128-quater,
comma  2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di
aggiornamento  professionale,  la  violazione  di norme legislative o
amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in attivita'
finanziaria  o  di  mediazione creditizia, la mancata comunicazione o
trasmissione  di  informazioni  o  documenti  richiesti,  l'Organismo
applica nei confronti degli iscritti:
  a) il richiamo scritto;
  b)  la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
  c)   la   cancellazione   dagli  elenchi  previsti  dagli  articoli
128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2.
  2.  Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti
agli  interessati  e  valutate  le  deduzioni presentate entro trenta
giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto
della   rilevanza   delle   infrazioni   accertate.  La  delibera  di
applicazione  e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta
giorni  dalla  data  di  notificazione,  a  cura e spese del soggetto
interessato,  su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui
uno economico.
  3.  E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli
articoli  128-quater,  comma  2,  e  128-sexies,  comma  2,  nel caso
previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:
  a)   perdita   di  uno  dei  requisiti  richiesti  per  l'esercizio
dell'attivita';
  b) inattivita' protrattasi per oltre un anno;
  c) cessazione dell'attivita'.
  4.  L'agente  in  attivita'  finanziaria  e il mediatore creditizio
cancellati  ai  sensi  del  comma  1  possono  richiedere  una  nuova
iscrizione  purche'  siano  decorsi  cinque  anni dalla pubblicazione
della cancellazione.
  5.  Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessita' e
urgenza,  puo'  essere disposta in via cautelare la sospensione dagli
elenchi  previsti  dagli  articoli  128-quater  e  128-sexies  per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che
facciano   presumere   gravi   violazioni   di  norme  legislative  o
amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in attivita'
finanziaria o di mediazione creditizia.
  6.  Nei  casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo
previste  dal  presente  articolo,  l'Organismo applica all'agente in
attivita'  finanziaria,  al  legale  rappresentante della societa' di
agenzia  in  attivita'  finanziaria o del legale rappresentante della
societa'   di  mediazione  creditizia,  nonche'  dei  dipendenti,  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

                        Art. 128-ter decies.


            Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo

  1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla
stessa   stabilite,  improntate  a  criteri  di  proporzionalita'  ed
economicita'   dell'azione   di  controllo  e  con  la  finalita'  di
verificare    l'adeguatezza    delle   procedure   interne   adottate
dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
  2.  Per  le  finalita'  indicate al comma 1, la Banca d'Italia puo'
accedere  al  sistema  informativo  che gestisce gli elenchi in forma
elettronica,  richiedere  all'Organismo la comunicazione periodica di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita'
e  nei  termini  dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonche'
richiedere  l'esibizione  dei  documenti  e  il compimento degli atti
ritenuti   necessari   presso  l'Organismo,  convocare  i  componenti
dell'Organismo.
  3.  La  Banca  d'Italia  informa  il Ministro dell'economia e delle
finanze    delle   eventuali   carenze   riscontrate   nell'attivita'
dell'Organismo  e,  in  caso  di  grave  inerzia  o  malfunzionamento
dell'Organismo,   puo'   proporne   lo   scioglimento   al   Ministro
dell'economia e delle finanze.
  4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti
e  degli  eventi  di  maggior  rilievo  relativi  all'esercizio delle
proprie  funzioni  e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una
relazione  dettagliata  sull'attivita'  svolta nell'anno precedente e
sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.

                       Art. 128-quater decies.


                    Ristrutturazione dei crediti

  1.  Per  l'attivita'  di  consulenza  e  gestione crediti a fini di
ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla
costituzione  dell'Organismo  di  cui  all'articolo  128-undecies, le
banche  e  gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in
attivita'   finanziaria  iscritti  nell'elenco  di  cui  all'articolo
128-quater, comma 2.".