Articolo 11 
 
 
(Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 184 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, lettera a),  dopo  la  parola  :“agro-industriali”
sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
2135 c.c.”; 
    b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: “b)  i
rifiuti  derivanti  dalle  attivita'  di  demolizione,   costruzione,
nonche' i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita'  di  scavo,  fermo
restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;”; 
    c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse; 
    d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  “4.  Sono  rifiuti
pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I
della parte quarta del presente decreto”; 
    e) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  “5.  L'elenco  dei
rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente  decreto
include i rifiuti pericolosi  e  tiene  conto  dell'origine  e  della
composizione dei rifiuti e, ove  necessario,  dei  valori  limite  di
concentrazione delle sostanze  pericolose.  Esso  e'  vincolante  per
quanto  concerne  la  determinazione  dei  rifiuti   da   considerare
pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto  nell'elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando
la definizione di cui all'articolo 183.  Con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dalla
presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee  guida
per  agevolare  l'applicazione  della  classificazione  dei   rifiuti
introdotta agli allegati D e I.”; 
    f) dopo il comma 5-bis, sono  aggiunti  i  seguenti:  “5-ter.  La
declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso  non
puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del
rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni  iniziali  di
sostanze pericolose sotto le  soglie  che  definiscono  il  carattere
pericoloso del rifiuto. 
    5-quater. L'obbligo di etichettatura dei  rifiuti  pericolosi  di
cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta  dei  registri  di  cui
all'art. 190 non si  applicano  alle  frazioni  separate  di  rifiuti
pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a  che  siano  accettate
per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa
che  abbiano  ottenuto  l'autorizzazione  o   siano   registrate   in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.”. 
 
 
          Note all'art. 11 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  184  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 184. Classificazione. 
              1. Ai  fini  dell'attuazione  della  parte  quarta  del
          presente  decreto  i  rifiuti  sono  classificati,  secondo
          l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,  secondo
          le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti  pericolosi
          e rifiuti non pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani: 
              a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,  provenienti
          da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
              b) i rifiuti non pericolosi  provenienti  da  locali  e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',
          ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
              c)  i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento   delle
          strade; 
              d)  i  rifiuti  di  qualunque  natura  o   provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
              e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,  quali
          giardini, parchi e aree cimiteriali; 
              f)   i   rifiuti   provenienti   da    esumazioni    ed
          estumulazioni, nonche' gli  altri  rifiuti  provenienti  da
          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
          b), e) ed e). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
              a) i rifiuti da attivita' agricole e  agro-industriali,
          ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.; 
              b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di  demolizione,
          costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
          di scavo,  fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo
          184-bis; 
              c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
              d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
              e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
              f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
              g) i rifiuti derivanti dalla attivita'  di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee  dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
              h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
              i) (soppressa) 
              l) (soppressa) 
              m) (soppressa) 
              n). 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di  cui  all'articolo  183.  Con  decreto  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  dalla  presente  disposizione,  possono
          essere  emanate  specifiche  linee  guida   per   agevolare
          l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
          agli allegati D e I. 
              5-bis. I sistemi d'arma, i  mezzi,  i  materiali  e  le
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale  individuati  con  decreto  del
          Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali  e
          dei  rifiuti  e  la   bonifica   dei   siti   ove   vengono
          immagazzinati i citati materiali, sono  disciplinati  dalla
          parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
          definirsi  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  ed  il  Ministro  della  salute,  da
          adottarsi  entro  il  31  dicembre  2008.  I  magazzini,  i
          depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
          i  medesimi  materiali  e  rifiuti   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni ed  ai  nulla  osta  previsti  dal  medesimo
          decreto interministeriale. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta
          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.>>