Art. 11 Imposta municipale secondaria 1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. 2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri: a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario; c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi: 1) durata dell'occupazione; 2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; 3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalita' dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune; d) le modalita' di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo; e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non e' obbligatoria e sono individuate idonee modalita', anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo.
Note all'art. 11: Per il riferimento al comma 1 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 si veda nelle note all'art. 4. Per il riferimento al testo dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note all'art. 4.