Art. 11 
 
                    Imposta municipale secondaria 
 
  1. L'imposta  municipale  secondaria  e'  introdotta,  a  decorrere
dall'anno  2014,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,   per
sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per  l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita'  e  i  diritti  sulle
pubbliche    affissioni,    il    canone     per     l'autorizzazione
all'installazione   dei   mezzi   pubblicitari.   L'addizionale   per
l'integrazione dei bilanci  degli  enti  comunali  di  assistenza  e'
abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al  presente
articolo. 
  2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la  disciplina  generale
dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri: 
  a)  il  presupposto  del  tributo   e'   l'occupazione   dei   beni
appartenenti al demanio o al  patrimonio  indisponibile  dei  comuni,
nonche' degli spazi soprastanti  o  sottostanti  il  suolo  pubblico,
anche a fini pubblicitari; 
  b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua  l'occupazione;  se
l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari,  e'  obbligato
in solido il soggetto  che  utilizza  l'impianto  per  diffondere  il
messaggio pubblicitario; 
  c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi: 
  1) durata dell'occupazione; 
  2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; 
  3) fissazione di tariffe differenziate in base  alla  tipologia  ed
alle finalita' dell'occupazione, alla zona  del  territorio  comunale
oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune; 
  d) le  modalita'  di  pagamento,  i  modelli  della  dichiarazione,
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso  sono  disciplinati  in  conformita'  con
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
legislativo; 
  e) l'istituzione  del  servizio  di  pubbliche  affissioni  non  e'
obbligatoria e sono individuate idonee modalita',  anche  alternative
all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli  annunci
obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di
annunci di rilevanza sociale e culturale; 
  f)  i  comuni,  con  proprio  regolamento  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 52 del citato decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in  modo  da
consentire anche una piu' piena valorizzazione  della  sussidiarieta'
orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il riferimento al comma 1 dell'art. 17 della citata
          legge n. 400 del 1988 si veda nelle note all'art. 4. 
              Per il riferimento al testo dell'art.  52  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note all'art. 4.