Art. 11 
 
Obbligo di integrazione delle  fonti  rinnovabili  negli  edifici  di
nuova  costruzione   e   negli   edifici   esistenti   sottoposti   a
                     ristrutturazioni rilevanti 
 
  1. I progetti di edifici di nuova  costruzione  ed  i  progetti  di
ristrutturazioni  rilevanti   degli   edifici   esistenti   prevedono
l'utilizzo di fonti rinnovabili  per  la  copertura  dei  consumi  di
calore, di elettricita' e per il raffrescamento  secondo  i  principi
minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato  3.  Nelle
zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2  aprile  1968,
n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del
50 per cento. Le leggi regionali  possono  stabilire  incrementi  dei
valori di cui all'allegato 3. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli  edifici
di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e
c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  e  a
quelli  specificamente  individuati   come   tali   negli   strumenti
urbanistici, qualora il progettista evidenzi che  il  rispetto  delle
prescrizioni  implica  un'alterazione  incompatibile  con   il   loro
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
e artistici. 
  3. L'inosservanza dell'obbligo  di  cui  al  comma  1  comporta  il
diniego del rilascio del titolo edilizio. 
  4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai  fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3  del  presente
decreto accedono agli incentivi statali previsti  per  la  promozione
delle fonti rinnovabili, limitatamente alla  quota  eccedente  quella
necessaria per il rispetto dei  medesimi  obblighi.  Per  i  medesimi
impianti resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia e
di rotazione. 
  5. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
    b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente  della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. 
  6.  Nei  piani  di  qualita'  dell'aria  previsti   dalla   vigente
normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che  i
valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in
parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili  diversi  dalla
combustione delle  biomasse,  qualora  cio'  risulti  necessario  per
assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di
qualita' dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e
ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 
  7. Gli obblighi previsti da atti  normativi  regionali  o  comunali
sono adeguati alle  disposizioni  del  presente  articolo  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Decorso
inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di  cui
al presente articolo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - per i  riferimenti  del  decreto  del  Ministero  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si veda nelle  note
          all'articolo 7. 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  136,  comma  1,
          lettere b) e c), del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
              "Art. 136.  Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse
          pubblico. 
              1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per
          il loro notevole interesse pubblico: 
              a) (omissis) 
              b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati  dalle
          disposizioni della Parte seconda del presente  codice,  che
          si distinguono per la loro non comune bellezza; 
              c) i complessi  di  cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;" 
              - si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 4. (L) Regolamenti edilizi comunali. 
              (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 
              1. Il  regolamento  che  i  comuni  adottano  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma  4,  deve  contenere  la  disciplina
          delle modalita' costruttive, con  particolare  riguardo  al
          rispetto      delle      normative       tecnico-estetiche,
          igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e   vivibilita'   degli
          immobili e delle pertinenze degli stessi. 
              1-bis. (abrogato) 
              2. Nel caso in  cui  il  comune  intenda  istituire  la
          commissione edilizia, il regolamento indica gli  interventi
          sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo." 
              -  L'articolo  4  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 2 aprile 2009, n.  59,  recante  Regolamento  di
          attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e  b),  del
          decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  concernente
          attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   sul   rendimento
          energetico in edilizia, reca: 
              "Criteri  generali  e   requisiti   delle   prestazioni
          energetiche degli edifici e degli impianti"