Art. 11 
 
             Programmazione della ricerca e premialita' 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e  di  attivita'
proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con  le  indicazioni
del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di  ripartizione
della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario  dei
predetti enti di ricerca, preordinata al  finanziamento  premiale  di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli  enti
medesimi.