Art. 11 
 
Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso
  alla titolarita' delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della
  somministrazione dei farmaci 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di
legge,  garantendo  al  contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo  e  il  terzo  comma
dell'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti: 
  "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti. 
  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo
comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia
superiore  a  500  abitanti;  nei  comuni  fino  a  9.000   abitanti,
l'ulteriore farmacia puo'  essere  autorizzata  soltanto  qualora  la
popolazione eccedente rispetto al  parametro  sia  superiore  a  1500
abitanti". 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche  delle  farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a  quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma  1  o  comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso  straordinario
per titoli ed esami per la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche  di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve  quelle  per  le  quali  sia
stata  gia'  espletata  la  procedura  concorsuale,   riservando   la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di  farmacia  e
ai  titolari  di   farmacia   rurale   sussidiata.   L'adozione   dei
provvedimenti previsti dai  precedenti  periodi  del  presente  comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da  parte  del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del  Servizio
sanitario  nazionale.  Al  concorso  straordinario  si  applicano  le
disposizioni  vigenti  sui  concorsi  per  la  copertura  delle  sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori  disposizioni
regionali  dirette  ad  accelerare  la  definizione  delle  procedure
concorsuali. 
  3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentiti  l'unita'  sanitaria  locale  e  l'ordine   provinciale   dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia: 
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad alta  intensita'  di  traffico,  servite  da  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri; 
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. 
  4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del  comma  3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. 
  5. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale  caso  la
titolarita' della sede  farmaceutica  assegnata  e'  condizionata  al
mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi
vincitori,  su  base  paritaria,  fatta  salva   la   premorienza   o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini  della  valutazione  dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  sono  assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno  per  i
secondi 10 anni. 
  6. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela. 
  7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti  previsti  dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo. 
  8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite  dalle
parole "sei mesi". 
  9. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il  medico  aggiunge  ad  ogni  prescrizione  di  farmaco  le
seguenti parole: "sostituibile  con  equivalente  generico",  ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non  risulti
apposta  dal  medico  l'indicazione  della  non  sostituibilita'  del
farmaco prescritto, e' tenuto a  fornire  il  medicinale  equivalente
generico avente il prezzo piu' basso,  salvo  diversa  richiesta  del
cliente. Ai fini del confronto il  prezzo  e'  calcolato  per  unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nel  secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite  le  seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e". 
  10. L'inaccessibilita' ai farmaci  da  parte  del  pubblico  e  del
personale non addetto prevista  dal  comma  2  dell'articolo  32  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  deve  intendersi  riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  potranno  essere  venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32. 
  11.  E'  istituito,  presso  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille  abitanti.
Il  fondo  e'  finanziato  dalle  farmacie  urbane,   attraverso   il
versamento,  a  favore  dell'ENPAF,  di  una  quota  percentuale  del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei  centri  abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito  netto  non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in  base  al  contratto  collettivo  nazionale,  da   un   farmacista
collaboratore di primo livello con  due  anni  di  servizio.  L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente  periodo.
Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma sono stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. 
  12. Con decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentita  la  Federazione
degli ordini dei farmacisti  italiani,  sono  fissati  i  livelli  di
fatturato delle  farmacie  aperte  al  pubblico  il  cui  superamento
comporta,  per  i  titolari  delle  farmacie  stesse,  l'obbligo   di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.