Art. 11 
 
                 Sanzioni amministrative principali 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola  i  divieti
posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),  g),
h), i), l), m), n), p),  q),  r),  s),  t)  ed  u),  e'  soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da  2.000  euro  a
12.000 euro. 
  2. Chiunque violi il  divieto  posto  dall'articolo  10,  comma  1,
lettera o), e' soggetto al pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 
  3.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque: 
    a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel
registro dei pescatori marittimi; 
    b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3. 
  4.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque: 
    a) viola le norme del decreto del Presidente della  Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della  pesca  sportiva,
ricreativa e subacquea; 
    b) cede un fucile subacqueo o altro  attrezzo  simile  a  persona
minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo  o  altro
attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,  se  questa  ne
faccia uso. 
  5. L'armatore e' solidalmente  e  civilmente  responsabile  con  il
comandante  della  nave  da  pesca  per  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari  e  dipendenti  per  illeciti
commessi nell'esercizio della pesca marittima. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si veda nelle note alle
          premesse.