Art. 11. 
 
            Riordino delle Scuole pubbliche di formazione 
 
  1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e  migliorare
la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei  funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza  e  l'interdisciplinarieta',  con
uno o piu' regolamenti adottati entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli  affari
esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro  dell'interno,
anche  modificando  le   disposizioni   legislative   vigenti,   sono
individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche  di
formazione,  gli  istituti  di  formazione  e  le   altre   strutture
competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e di formazione
dei dirigenti e  dei  funzionari  pubblici  anche  mediante  adeguati
meccanismi   di   collegamento   tra   la   formazione   propedeutica
all'ammissione  ai  concorsi  e  quella  permanente,  attenendosi  ai
seguenti criteri: 
    a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle  funzioni
coincidenti o analoghe; 
    b. precisa individuazione  e  disciplina  delle  missioni  e  dei
compiti di ciascuna struttura; 
    c. per il reclutamento e la formazione generica dei  dirigenti  e
la formazione generica dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello
Stato  e  degli  enti  pubblici  non  economici,   previsione   della
tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente; 
    d. per la formazione specialistica e permanente dei  dirigenti  e
dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici non economici, previsione della  tendenziale  concentrazione
in un'unica struttura gia' esistente per singolo Ministero e per  gli
enti  vigilati  dallo  stesso,  con  unificazione  delle  risorse   e
coordinamento con le strutture formative militari; 
    e. ottimizzazione dei locali adibiti alla  formazione,  favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche; 
    f.  individuazione   di   forme   di   razionalizzazione   e   di
coordinamento  della  formazione  permanente  dei  dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  prevedendo  che  la   relativa
formazione possa  svolgersi  anche  con  modalita'  decentrate  e  in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri; 
    g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui
alla lettera c) e gli enti territoriali  per  il  reclutamento  della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi; 
    h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al  fine
di  garantire  la  stabilita'  del  corpo  docente   e   l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione; 
    i. previsione  che,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni  e  di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili: 
      1) l'attivita' di formazione  riguardante  ambiti  omogenei  e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo  stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti; 
      2)  la  gestione  delle  risorse  finanziarie   relative   alla
formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti  in
ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata. 
  2. Con uno o piu' regolamenti adottati  su  proposta  del  Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti  militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.