Art. 11 
 
 
                  Informazione e sensibilizzazione 
 
  1.  Il   Piano   definisce   programmi   di   informazione   e   di
sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti
acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non  bersaglio
e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari nonche'  sull'utilizzo  di
alternative non chimiche. Il Piano definisce, altresi', le  modalita'
di  informazione   preventiva   della   popolazione   interessata   e
potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari. 
  2. Il Piano definisce in quali  casi  e  con  quali  modalita'  gli
utilizzatori professionali e, se del caso, i non professionali,  sono
tenuti  ad  informare  o  comunque  segnalare   l'effettuazione   del
trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio  di
dispersione dei  prodotti  irrorati  o  che  potrebbero  accedere  in
prossimita' o nelle aree trattate. 
  3. Il Ministero della  salute,  d'intesa  con  il  Ministero  delle
politiche  agricole,  alimentari   e   forestali   e   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  avvalendosi
del Consiglio di cui all'articolo 5, anche in  conformita'  a  quanto
indicato nel Piano, adotta idonei piani di controllo sulla base della
relazione che l'Istituto superiore di sanita'  trasmette  annualmente
al Ministero della salute, relativa alle  informazioni  sui  casi  di
intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, raccolte, classificate
e  analizzate  tramite  il  Sistema  informativo  nazionale  per   la
sorveglianza delle  intossicazioni  acute  da  pesticidi  (SIN-SIAP),
attuato secondo il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, d'intesa con i Ministeri delle politiche agricole alimentari  e
forestali  e  della  salute,  avvalendosi  del   Consiglio   di   cui
all'articolo 5, valuta i  dati  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,
rendendo pubblici i risultati dell'attuazione delle  misure  previste
dal Piano e li comunica alla Commissione europea e agli  altri  Stati
membri. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per i riferimenti al regolamento (CE) n.  1107/2009  si
          vedano le note alle premesse.