Art. 11 (L)
Caratteristiche  del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.
10,  art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39,
comma   2,  come  sostituito  dall'art.  2,  comma  37,  della  legge
                      23 dicembre 1996, n. 662)

  1.   Il   permesso  di  costruire  e'  rilasciato  al  proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
  2.  Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile,
ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della
proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per  effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi
dell'articolo 16.
  3.  Il  rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione
dei diritti dei terzi.