Art. 11.
(Modifiche  al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia
                           di fondazioni)

   1.  All'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
   "c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita
e  formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso
l'acquisto  di  prodotti  editoriali  per  la  scuola;  volontariato,
filantropia   e   beneficenza;   religione   e  sviluppo  spirituale;
assistenza   agli  anziani;  diritti  civili;  2)  prevenzione  della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di  qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei   consumatori;   protezione  civile;  salute  pubblica,  medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero
delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3)
ricerca  scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale;
4)  arte,  attivita'  e  beni  culturali.  I settori indicati possono
essere  modificati  con  regolamento  dell'Autorita'  di vigilanza da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;".
   2.  All'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   "d)  "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".
   3.  All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente  con il territorio,
indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e
operano   in  via  prevalente  nei  settori  rilevanti,  assicurando,
singolarmente  e  nel  loro insieme, l'equilibrata destinazione delle
risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".
   4.  All'articolo  4,  comma  1,  del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c)  previsione,  nell'ambito  dell'organo  di  indirizzo,  di una
prevalente  e  qualificata  rappresentanza  degli enti, diversi dallo
Stato,   di   cui  all'articolo  114  della  Costituzione,  idonea  a
rifletterne  le  competenze nei settori ammessi in base agli articoli
117  e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni   di   origine   associativa  dalla  lettera  d),  nonche'
dell'apporto  di personalita' che per professionalita', competenza ed
esperienza,  in  particolare  nei  settori cui e' rivolta l'attivita'
della  fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento
dei  fini  istituzionali,  fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi compiti e prevedendo
modalita'   di   designazione   e  di  nomina  dirette  a  consentire
un'equilibrata,  e  comunque  non  maggioritaria,  rappresentanza  di
ciascuno   dei  singoli  soggetti  che  partecipano  alla  formazione
dell'organo.  Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti
ai  quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo
di  indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non
devono  essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli
interventi delle fondazioni;".
   5.  All'articolo  4,  comma  1,  lettera  d),  ultimo periodo, del
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  le  parole  da: ",
unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.
   6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite le
seguenti:  "intesi  come requisiti di esperienza e di idoneita' etica
confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
   7.  All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.    I    soggetti   che   svolgono   funzioni   di   indirizzo,
amministrazione,  direzione  o  controllo  presso  le  fondazioni non
possono  ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso  la  Societa'  bancaria conferitaria o altre societa' operanti
nel  settore  bancario,  finanziario  o assicurativo, ad eccezione di
quelle,  non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo
economico o patrimoniale".
   8.  All'articolo  4,  comma  5,  del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.
   9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17  maggio  1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed  e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza
e moralita'".
   10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
   "5-bis.  Una  societa' bancaria o capogruppo bancario si considera
controllata   da   una   fondazione  anche  quando  il  controllo  e'
riconducibile,  direttamente  o indirettamente, a piu' fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso determinato".
   11.   All'articolo   7,   comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  sono  aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro
finalita'  istituzionali  ed  in  particolare  con  lo  sviluppo  del
territorio".
   12.  All'articolo  25,  comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
   13.  All'articolo  25  del  decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   "1-bis.  Al  fine  del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione  nella  Societa'  bancaria  conferitaria  puo'  essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che
e'  scelta  nel  rispetto  di  procedure  competitive; resta salva la
possibilita'   per   la   fondazione   di  dare  indicazioni  per  le
deliberazioni   dell'assemblea   straordinaria   nei   casi  previsti
dall'articolo  2365  del  codice  civile.  La dismissione e' comunque
realizzata  non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
   1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1  settembre  1993,  n.  385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58".
   14.  L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le   disposizioni  attuative  delle  norme  introdotte  dal  presente
articolo,  anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al
decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i
propri  statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta
giorni   dall'emanazione   delle   disposizioni  della  Autorita'  di
vigilanza.  Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita'
bancaria,  fino  alla  ricostituzione  degli organi, conseguentemente
alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in
assenza  di  espressa  autorizzazione  dell'Autorita'  di  vigilanza,
limitano  la  propria  attivita' all'ordinaria amministrazione, nella
quale  e'  compresa  l'esecuzione  dei  progetti  di  erogazione gia'
approvati.
   15.   In   apposito   allegato   alla   Relazione  previsionale  e
programmatica  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  espone
l'ammontare  delle  risorse  complessivamente attivate nei settori di
cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n.  153.  Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli
stanziamenti  da  iscrivere  nei  fondi  di cui all'articolo 46 della
presente legge.
 
             Note all'art. 11:
                 -  Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6,
          7  e  25  del  decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
          recante   "Disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti
          conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
          delle  operazioni  di  ristrutturazione  bancaria,  a norma
          dell'art.   1   della  legge  23 dicembre  1998,  n.  461",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125,
          cosi' come modificato dal presente articolo:
                 "Art.  1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si
          intendono per:
                   a) "Legge  di  delega : la legge 23 dicembre 1998,
          n. 461;
                   b) "TUIR  : testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917;
                   c) "Fondazione  :  l'ente  che  ha  effettuato  il
          conferimento  dell'azienda  bancaria  ai  sensi del decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                   c-bis) "Settori ammessi :
                     1)   famiglia  e  valori  connessi;  crescita  e
          formazione  giovanile; educazione, istruzione e formazione,
          incluso  l'acquisto  di  prodotti editoriali per la scuola;
          volontariato,   filantropia   e  beneficenza;  religione  e
          sviluppo   spirituale;  assistenza  agli  anziani;  diritti
          civili;
                     2)  prevenzione  della  criminalita' e sicurezza
          pubblica;  sicurezza  alimentare e agricoltura di qualita';
          sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
          consumatori;  protezione  civile; salute pubblica, medicina
          preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
          e  recupero  delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi
          psichici e mentali;
                     3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione
          e qualita' ambientale;
                     4)  arte,  attivita' e beni culturali. I settori
          indicati   possono   essere   modificati   con  regolamento
          dell'Autorita'  di  vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                   d) "Settori  rilevanti : i settori ammessi scelti,
          ogni  tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
          tre;
                   e) "Autorita'  di vigilanza : l'autorita' prevista
          dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  di  delega,  le cui
          funzioni  sono  esercitate in via transitoria dal Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          secondo quanto previsto dall'art. 10;
                   f) "Societa'  bancaria  conferitaria : la societa'
          titolare  direttamente  o  indirettamente  di tutta o parte
          dell'originaria  azienda  bancaria della fondazione e nella
          quale  la  stessa detiene direttamente o indirettamente una
          partecipazione, ivi compresi, in particolare:
                     1)   la  societa'  titolare  di  tutta  o  parte
          dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione
          ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                     2)  la  societa'  risultante  da  operazioni  di
          fusione della societa' bancaria conferitaria;
                     3)  la  societa'  beneficiaria  di operazioni di
          scissione  e  di conferimento di tutta o parte dell'azienda
          bancaria da parte della societa' bancaria conferitaria;
                     4)  la  societa'  che detiene il controllo delle
          societa' di cui ai punti 1), 2) e 3);
                   g) "Societa'    conferitaria    :    la   societa'
          destinataria  dei  conferimenti  effettuati  ai sensi della
          legge  30 luglio  1990,  n.  218,  e successive modifiche e
          integrazioni,  e  della  legge  26 novembre 1993, n. 489, e
          successive  modifiche  e  integrazioni,  ivi  compresi,  in
          particolare:
                     1)   la  societa'  titolare  di  tutta  o  parte
          dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi
          del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                     2)  la  societa'  risultante  da  operazioni  di
          fusione della societa' conferitaria;
                     3)  la  societa'  beneficiaria  di operazioni di
          scissione  e  di  conferimento  di  azienda  da parte della
          societa' conferitaria;
                     4)  la  societa'  che detiene il controllo delle
          societa' di cui ai punti 1), 2) e 3);
                   h) "Impresa strumentale : impresa esercitata dalla
          fondazione  o  da una societa' di cui la fondazione detiene
          il  controllo,  operante  in  via  esclusiva per la diretta
          realizzazione   degli   scopi  statutari  perseguiti  dalla
          Fondazione nei settori rilevanti;
                   i) "Partecipazione  indiretta  : la partecipazione
          detenuta  tramite societa' controllata, societa' fiduciaria
          o per interposta persona;
                   j)  "Conferimenti  :  i conferimenti effettuati ai
          sensi  della  legge  30 luglio  1990,  n. 218, e successive
          modifiche  ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993,
          n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
                   k)   "Fondi   immobiliari  :  i  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare chiusi;
                   l) "Direttiva  18 novembre  1994  :  la  direttiva
          18 novembre  1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  273 del 22 novembre 1994 e recante
          "Criteri    e    procedure   per   la   dismissione   delle
          partecipazioni  deliberate  dagli  enti  conferenti  di cui
          all'art.  11  del  decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
          356,  nonche'  per  la  diversificazione  del rischio degli
          investimenti  effettuati  dagli  enti  stessi , adottata ai
          sensi  dell'art.  1,  commi  7  e  7-bis, del decreto-legge
          31 maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.".
                 "Art.  2  (Natura e scopi delle fondazioni). - 1. Le
          fondazioni  sono  persone  giuridiche private senza fine di
          lucro,  dotate  di piena autonomia statutaria e gestionale.
          Perseguono  esclusivamente  scopi  di utilita' sociale e di
          promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto
          dai rispettivi statuti.
                 2.  Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente con il
          territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
          nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
          rilevanti,  assicurando,  singolarmente e nel loro insieme,
          l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
          ai settori a maggiore rilevanza sociale.".
                 "Art.  4  (Organi).  1.  Gli  statuti,  nel definire
          l'assetto  organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
          seguenti principi:
                   a) previsione  di  organi distinti per le funzioni
          di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
                   b) attribuzione   all'organo  di  indirizzo  della
          competenza  in  ordine  alla  determinazione dei programmi,
          delle  priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
          verifica  dei  risultati,  prevedendo  che  l'organo stesso
          provveda comunque in materia di:
                     1)  approvazione  e modifica dello statuto e dei
          regolamenti interni;
                     2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di
          amministrazione   e   di  controllo  e  determinazione  dei
          relativi compensi;
                     3)  esercizio dell'azione di responsabilita' nei
          confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
          controllo;
                     4) approvazione del bilancio;
                     5)   definizione   delle  linee  generali  della
          gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
                     6) trasformazioni e fusioni;
                   c) previsione,    nell'ambito    dell'organo    di
          indirizzo,  di  una prevalente e qualificata rappresentanza
          degli  enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli  117 e 118 della
          Costituzione,   fermo  restando  quanto  stabilito  per  le
          fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche'
          dell'apporto  di  personalita'  che  per  professionalita',
          competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e'
          rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente
          contribuire   al   perseguimento  dei  fini  istituzionali,
          fissando  un  numero  di  componenti  idoneo  ad assicurare
          l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti  e prevedendo
          modalita'  di designazione e di nomina dirette a consentire
          un'equilibrata,     e     comunque    non    maggioritaria,
          rappresentanza   di   ciascuno  dei  singoli  soggetti  che
          partecipano   alla  formazione  dell'organo.  Salvo  quanto
          previsto  al  periodo  precedente,  i  soggetti ai quali e'
          attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
          indirizzo   e   i  componenti  stessi  degli  organi  delle
          fondazioni   non   devono  essere  portatori  di  interessi
          riferibili    ai   destinatari   degli   interventi   delle
          fondazioni;
                   d) le  fondazioni  di origine associativa possono,
          nell'esercizio  della  loro autonomia statutaria, prevedere
          il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
          composizione,  ferme  rimanendo  in ogni caso le competenze
          dell'organo  di  indirizzo  da  costituirsi  ai  sensi  del
          presente  articolo.  All'assemblea  dei  soci  puo'  essere
          attribuito  dallo  statuto il potere di designare una quota
          non maggioritaria  dei componenti dell'organo medesimo, nel
          rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
          i  soggetti  nominati  per  designazione dell'assemblea dei
          soci  non possono comunque superare la meta' del totale dei
          componenti l'organo di indirizzo;
                   e) attribuzione  all'organo di amministrazione dei
          compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
          di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
          programmi,  delle  priorita'  e  degli  obiettivi stabiliti
          dall'organo di indirizzo;
                   f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali
          delle   fondazioni  la  cui  attivita'  e'  indirizzata  ai
          rispettivi  statuti  a specifici ambiti territoriali, della
          presenza  di  una rappresentanza non inferiore al cinquanta
          per  cento  di  persone  residenti  da  almeno tre anni nei
          territori stessi;
                   g) determinazione,  per  i  soggetti  che svolgono
          funzioni   di   indirizzo,   amministrazione,  direzione  e
          controllo   presso   le   fondazioni,  nel  rispetto  degli
          indirizzi  generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          lettera    e),   di   requisiti   di   professionalita'   e
          onorabilita',  intesi  come  requisiti  di  esperienza e di
          idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
          ipotesi  di incompatibilita', riferite anche alla carica di
          direttore  generale  della  Societa'  bancaria conferitaria
          ovvero  ad  incarichi  esterni o cariche pubbliche, e cause
          che  comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
          decadenza,  in  modo da evitare conflitti di interesse e di
          assicurare  l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
          compiti e la trasparenza delle decisioni;
                   h) previsione  dell'obbligo  dei  componenti degli
          organi  della  fondazione  di  dare immediata comunicazione
          delle  cause  di  decadenza  o sospensione e delle cause di
          incompatibilita' che li riguardano;
                   i) previsione  che i componenti degli organi della
          fondazione  sono nominati per periodi di tempo delimitati e
          possono essere confermati per una sola volta;
                   j)  previsione  che  ciascun organo verifica per i
          propri   componenti  la  sussistenza  dei  requisiti  delle
          incompatibilita'   o   delle  cause  di  sospensione  e  di
          decadenza  ed  assume  entro  trenta  giorni  i conseguenti
          provvedimenti.
                 2.   I   componenti  dell'organo  di  indirizzo  non
          rappresentano  i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
          ad essi rispondono.
                 3.  I  soggetti  che svolgono funzioni di indirizzo,
          amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
          non   possono   ricoprire   funzioni   di  amministrazione,
          direzione   o   controllo   presso   la  Societa'  bancaria
          conferitaria   o   altre   societa'  operanti  nel  settore
          bancario,  finanziario  o  assicurativo,  ad  eccezione  di
          quelle,   non  operanti  nei  confronti  del  pubblico,  di
          limitato rilievo economico o patrimoniale.
                 4.  L'organo di controllo e' composto da persone che
          hanno   i   requisiti  professionali  per  l'esercizio  del
          controllo legale dei conti.
                 5.  Alle associazioni rappresentative o di categoria
          delle   fondazioni  non  possono  essere  attribuiti  sotto
          qualsiasi  forma  poteri  di nomina o di designazione degli
          organi della fondazione.".
                 "Art.  5  (Patrimonio).  -  1.  Il  patrimonio della
          fondazione  e'  totalmente vincolato al perseguimento degli
          scopi  statutari  ed  e'  gestito  in  modo coerente con la
          natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che
          operano  secondo  principi  di  trasparenza e moralita'. Le
          fondazioni,   nell'amministrare  il  patrimonio,  osservano
          criteri  prudenziali  di rischio, in modo da conservarne il
          valore ed ottenerne una redditivita' adeguata.
                 2.   La   gestione  del  patrimonio  e'  svolta  con
          modalita'  organizzative  interne  idonee ad assicurarne la
          separazione  dalle altre attivita' della fondazione, ovvero
          puo' essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del
          decreto   legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58.   In
          quest'ultimo  caso  le  spese di gestione sono comprese fra
          quelle  di  funzionamento  detraibili  a norma dell'art. 8,
          comma   1,   lettera   a).   L'affidamento  della  gestione
          patrimoniale  a  soggetti esterni avviene in base a criteri
          di   scelta   rispondenti   all'esclusivo  interesse  della
          fondazione.
                 3.  Il  patrimonio  e'  incrementato  dalla  riserva
          prevista  dall'art.  8,  comma 1, lettera c), nonche' dalle
          altre componenti di cui all'art. 9, comma 4.".
                 "Art.  6  (Partecipazioni  di  controllo).  -  1. Le
          fondazioni  possono  detenere  partecipazioni  di controllo
          solamente  in  enti  e  societa'  che  abbiano  per oggetto
          esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
                 2.   Ai  fini  del  presente  decreto  il  controllo
          sussiste  nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo
          comma, del codice civile.
                 3.  Il  controllo si considera esistente nella forma
          dell'influenza  dominante,  ai sensi del primo comma, n. 2,
          dell'art. 2359 del codice civile, quando:
                   a) la  fondazione, in base ad accordi in qualsiasi
          forma  stipulati  con altri soci, ha il diritto di nominare
          la maggioranza   degli   amministratori,   ovvero   dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                   b) la  fondazione ha il potere, in base ad accordi
          in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare
          al  proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza
          degli amministratori;
                   c) sussistono   rapporti,   anche   tra  soci,  di
          carattere  finanziario e organizzativo idonei ad attribuire
          alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a)
          o b).
                 4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto le fondazioni non possono acquisire nuove
          partecipazioni  di  controllo in societa' diverse da quelle
          di  cui  al  comma  1,  ne' conservare le partecipazioni di
          controllo  gia' detenute nelle societa' stesse, fatta salva
          l'applicazione della disposizione di cui all'art. 25.
                 5.  La  scissione  a  favore di societa' controllate
          dalla  fondazione  non  puo'  riguardare  partecipazioni di
          controllo  in enti o societa' diversi da quelli previsti al
          comma 1.
                 5-bis.  Una  societa' bancaria o capogruppo bancario
          si  considera controllata da una fondazione anche quando il
          controllo  e' riconducibile, direttamente o indirettamente,
          a  piu'  fondazioni,  in qualunque modo o comunque sia esso
          determinato.".
                 "Art.  7  (Diversificazione del patrimonio). - 1. Le
          fondazioni  diversificano  il  rischio  di investimento del
          patrimonio  e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata
          redditivita'  assicurando il collegamento funzionale con le
          loro  finalita'  istituzionali  ed  in  particolare  con lo
          sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere
          o  acquisire  partecipazioni  non  di controllo in societa'
          anche  diverse  da  quelle  aventi  per  oggetto  esclusivo
          l'esercizio di imprese strumentali.
                 2. Nella dismissione delle attivita' patrimoniali le
          fondazioni   operano   secondo   criteri   di  trasparenza,
          congruita' e non discriminazione.
                 3.    Le    operazioni   aventi   per   oggetto   le
          partecipazioni  detenute  dalla  fondazione  nella Societa'
          bancaria    conferitaria    sono   previamente   comunicate
          all'Autorita'   di   vigilanza  insieme  con  un  prospetto
          informativo   nel  quale  sono  illustrati  i  termini,  le
          modalita',   gli   obiettivi   e   i  soggetti  interessati
          dall'operazione.  Trascorsi  trenta  giorni dal ricevimento
          della  comunicazione  da  parte dell'Autorita' di vigilanza
          senza  che siano state formulate osservazioni la fondazione
          puo' procedere alle operazioni deliberate.".
                 "Art.   25   (Detenzione   delle  partecipazioni  di
          controllo  nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni
          di  controllo  nelle  Societa'  bancarie  conferitarie,  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          possono  continuare ad essere detenute, in via transitoria,
          per  il  periodo  di  quattro anni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto,   ai   fini  della  loro
          dismissione.
                 1-bis.  Al  fine del rispetto di quanto previsto nel
          comma   1,   la   partecipazione  nella  Societa'  bancaria
          conferitaria  puo'  essere  affidata  ad  una  societa'  di
          gestione  del  risparmio  che  la  gestisce in nome proprio
          secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
          scelta  nel  rispetto di procedure competitive; resta salva
          la  possibilita'  per la fondazione di dare indicazioni per
          le  deliberazioni  dell'assemblea  straordinaria  nei  casi
          previsti  dall'art.  2365 del codice civile. La dismissione
          e'  comunque  realizzata non oltre il terzo anno successivo
          alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
                 1-ter.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e
          la  Banca  d'Italia  esercitano i poteri ad essi attribuiti
          dal   testo   unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1ยบ settembre
          1993,  n.  385,  e  dal  testo  unico delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
                 2.   Le  partecipazioni  di  controllo  in  societa'
          diverse  da  quelle  di  cui  al comma 1, con esclusione di
          quelle  detenute  dalla  fondazione in imprese strumentali,
          sono  dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di
          vigilanza  tenuto  conto  dell'esigenza di salvaguardare il
          valore  del  patrimonio  e,  comunque, non oltre il termine
          quadriennale di cui allo stesso comma 1.
                 3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo
          rispettivamente  indicati  ai  commi  1  e  2,  continui  a
          detenere  le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
          dismissione   provvede,  sentita  la  fondazione  ed  anche
          mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
          nella  misura idonea a determinare la perdita del controllo
          e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
          di  mercato  ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
          patrimonio.".
                 -  Per  il  testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 3.