Art. 11. 
 
  Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti: 
 
  1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con
ordinamento autonomo; 
 
  2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici; 
 
  3) alle Aziende speciali  dipendenti  da  Amministrazioni  ed  Enti
pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici  ed
a quelle riconosciute di interesse nazionale.