Art. 11.
             Prosecuzione delle attivita' di assistenza
                     alle Forze armate albanesi
  1.  Per  la  prosecuzione  delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002,  n.  15,  e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di
euro  5.165.000  per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi  e  per  la  realizzazione  di  interventi infrastrutturali e
l'acquisizione   di  apparati  informatici  e  di  telecomunicazione,
secondo  le  disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24  aprile  1997,  n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti
e lavori da eseguire in economia.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 12 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
              «Art.  12  (Prosecuzione  delle attivita' di assistenza
          alle  Forze  armate  albanesi).  - 1. Per lo sviluppo ed il
          completamento  dei  programmi a sostegno delle Forze armate
          albanesi  di  cui  all'art.  1 del decreto-legge 13 gennaio
          1998,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo  1998,  n.  42,  e'  autorizzata  la spesa di euro
          2.582.284,  per la fornitura di mezzi, materiali e servizi,
          nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali
          e    l'acquisizione    di   apparati   informatici   e   di
          telecomunicazione  secondo  le  disposizioni  dell'art.  3,
          comma 1,   del   decreto-legge   24 aprile  1997,  n.  108,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,
          n. 174.
              2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti
          dal  comma 1,  si applicano le disposizioni di cui all'art.
          8, comma 2.
              3.  Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle
          Forze  navali  albanesi,  per la costituzione della guardia
          costiera  e'  autorizzata  la cessione di beni e servizi da
          parte  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie di porto,
          secondo   le   disposizioni   dell'art.   3,  comma 1,  del
          decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
              4.   Al   personale   appartenente  alle  Forze  armate
          albanesi,  qualora  impegnato,  nell'ambito  degli  accordi
          bilaterali   nel   settore   della  difesa,  in  territorio
          nazionale  o  in  Paesi terzi in attivita' congiunte con le
          Forze  armate italiane, si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  1,  comma 102,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
          662.».
              -  Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,
          con  modificazioni  dalla  legge  20 giugno  1997,  n. 174,
          recante    «Partecipazione    italiana    alle   iniziative
          internazionali in favore dell'Albania», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno
          1997; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:
              «1.  Per  le  finalita'  umanitarie  di cui al presente
          decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di
          ricostruzione  dell'Albania,  e nei limiti temporali di cui
          al comma 1 dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo
          gratuito   alle   Autorita'   albanesi,  sulla  base  delle
          richieste  formulate  dalle  stesse, di mezzi, materiale di
          consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.».