Art. 11. Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi 1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15: «Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2. 3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». - Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1: «1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiale di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.».