Art. 11. Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, i distributori trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia autonoma competente per territorio. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa il Gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica. 3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, puo' compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, il distributore non consegua almeno il 50% delle quote di obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua nel biennio successivo. 4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al comma 3, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entita' degli investimenti necessari, ai sensi del presente decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate. 5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art. 110 della legge 23 dicembre, n. 388. A valere su tali risorse, con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Unificata, e' approvato il finanziamento di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente decreto.