Art. 11. Qualora la scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, stabilita in conformita' dell'articolo 10, sia stata ridotta, per realizzo o perdita, nel periodo dal 1 gennaio 1939 al 31 dicembre 1945 e sia stata ricostituita successivamente a tale periodo e non oltre il 31 dicembre 1951, e' consentito di valutare, ai fini della determinazione del reddito imponibile, la scorta ricostituita al prezzo ricavato dal realizzo, ovvero al valore che aveva nell'inventario di apertura dell'esercizio nel quale fu perduta, operandosi, nell'un caso e nell'altro, la rivalutazione per conguaglio monetario del prezzo o valore sopraindicati. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che l'eventuale differenza tra il costo effettivo della ricostituzione ed il valore attribuito in inventario alla scorta ricostituita sia dichiarata dal contribuente entro il 31 dicembre 1951 per i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, e nel termine stabilito per le normali dichiarazioni per i bilanci relativi agli esercizi successivi. La disposizione del 1° comma si applica anche alle differenze gia' accertata dall'ufficio, qualora la relativa tassazione venga, su richiesta del contribuente, definita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.