Art. 11.

  Qualora   la   scorta   indispensabile   al  normale  funzionamento
dell'azienda,  stabilita  in  conformita' dell'articolo 10, sia stata
ridotta, per realizzo o perdita, nel periodo dal 1 gennaio 1939 al 31
dicembre 1945 e sia stata ricostituita successivamente a tale periodo
e  non  oltre il 31 dicembre 1951, e' consentito di valutare, ai fini
della  determinazione  del reddito imponibile, la scorta ricostituita
al   prezzo  ricavato  dal  realizzo,  ovvero  al  valore  che  aveva
nell'inventario  di  apertura  dell'esercizio  nel  quale fu perduta,
operandosi,   nell'un   caso   e  nell'altro,  la  rivalutazione  per
conguaglio monetario del prezzo o valore sopraindicati.
  La  disposizione  del  comma precedente si applica a condizione che
l'eventuale differenza tra il costo effettivo della ricostituzione ed
il  valore  attribuito  in  inventario  alla  scorta ricostituita sia
dichiarata  dal  contribuente entro il 31 dicembre 1951 per i bilanci
relativi  agli  esercizi  chiusi  prima  dell'entrata in vigore della
presente  legge, e nel termine stabilito per le normali dichiarazioni
per i bilanci relativi agli esercizi successivi.
  La  disposizione del 1° comma si applica anche alle differenze gia'
accertata  dall'ufficio,  qualora  la  relativa  tassazione venga, su
richiesta  del contribuente, definita entro quattro mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.