(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 11)
                  Art. 11. (Art. 8 del Testo Unico) 
                          MACCHINE STRADALI 

 
  I veicoli ed i macchinari addetti alla  manutenzione  stradale  che
devono sostare  di  frequente  lungo  la  carreggiata  o  marciare  a
velocita' ridotta, devono  portate  posteriormente  sia  uno  o  piu'
pannelli del tipo previsto dell'art. 119  del  Testo  Unico,  sia  un
segnale di "FRECCIA D'OBBLIGO" con  punta  obliqua  a  45°  verso  il
basso, posta sull'angolo e diretta dalla parte dove gli altri veicoli
possono sorpassarlo. 
  Quando detto veicolo  sosti  in  posizione  tale  da  poter  essere
sorpassato indifferentemente due lati, i  segnali  a  freccia  devono
essere due, posti uno per lato. Queste  segnalazioni  possono  essere
usate anche dai veicoli che per la natura del  carico  (esplosivi)  o
per il pero ed ed ingombro (trasporti eccezionali) debbano marciare a
velocita' molto ridotta.