Art. 11. (Art. 8 del Testo Unico) MACCHINE STRADALI I veicoli ed i macchinari addetti alla manutenzione stradale che devono sostare di frequente lungo la carreggiata o marciare a velocita' ridotta, devono portate posteriormente sia uno o piu' pannelli del tipo previsto dell'art. 119 del Testo Unico, sia un segnale di "FRECCIA D'OBBLIGO" con punta obliqua a 45° verso il basso, posta sull'angolo e diretta dalla parte dove gli altri veicoli possono sorpassarlo. Quando detto veicolo sosti in posizione tale da poter essere sorpassato indifferentemente due lati, i segnali a freccia devono essere due, posti uno per lato. Queste segnalazioni possono essere usate anche dai veicoli che per la natura del carico (esplosivi) o per il pero ed ed ingombro (trasporti eccezionali) debbano marciare a velocita' molto ridotta.