Art. 11.

  Con  decreto  del  Ministro  per l'industria e per il commercio, di
concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica istruzione, sentito il
Comitato  nazionale  per l'energia nucleare, possono essere accordate
speciali   autorizzazioni   per   impianti   nucleari   aventi  scopi
esclusivamente  didattici  a  istituti  scientifici,  universitari  e
scolastici.
  Per detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7
e 8.