Art. 11.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 35 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e' sostituito dai seguenti:
  "Qualora  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente
legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e
34,  e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto, salvo
il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per
i  lavori  pubblici  su  richiesta  del  Comune, convoca il Consiglio
comunale  per  gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine
di 30 giorni.
  Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per
la  designazione  dei  progettisti,  di  intesa  con  il provveditore
regionale   alle   opere   pubbliche,  ovvero  per  la  adozione  del
regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli
ulteriori  adempimenti necessari per la presentazione del regolamento
stesso al Ministero dei lavori pubblici.
  Nel  caso  in  cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di
fabbricazione,   redatti   dal   Comune,  ovvero  d'ufficio,  vengano
restituiti  per  modifiche  o rielaborazioni al Comune stesso, questo
provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le
proprie  determinazioni.  Trascorso  tale  termine,  si  applicano le
disposizioni di cui ai commi precedenti.
  Nel  caso  di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa
con  il  provveditore  regionale  alle  opere pubbliche la iscrizione
d'ufficio,  nel  bilancio  comunale,  della  spesa  occorrente per la
redazione  o  rielaborazione del regolamento edilizio e del programma
di fabbricazione".