Art. 11.
                           Sovrintendente

  Il   sovrintendente   e'  preposto  alla  direzione  dell'attivita'
dell'ente  autonomo  lirico  o  istituzione  assimilata. Predispone i
bilanci  preventivi  e  consuntivi  e,  di  concerto con il direttore
artistico,  i  programmi di attivita' da sottoporre alla delibera del
Consiglio di amministrazione.
  Fa  parte  di  diritto  del  Consiglio  di amministrazione, dura in
carica quattro anni e puo' essere confermato.
  Il  sovrintendente  e'  nominato  con  decreto  del Ministro per il
turismo  e per lo spettacolo su proposta del Consiglio comunale della
citta' sede dell'ente, od istituzione.
  Il  sovrintendente  puo'  essere  esonerato dall'incarico per gravi
motivi  con  decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo,
sentita la Commissione centrale per la musica.
  In  caso  di  vacanza  della  carica, nel corso del quadriennio, si
provvede  alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina.
Il  nuovo  sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza
del mandato del suo predecessore.
  Al  sovrintendente  spetta  un'indennita'  di  carica  gravante sul
bilancio  dell'ente  o  istituzione, il cui ammontare e' proposto dal
Consiglio  di  amministrazione  ed approvato con decreto del Ministro
per  il  turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per
il tesoro.