Art. 11.
               Corsi a tempo pieno - Incompatibilita'
  1.  Il  corso  e'  strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo
pieno  implica  la  partecipazione  alla  totalita'  delle  attivita'
mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le
guardie,  in  modo  che  il  medico  in  formazione  dedichi  a  tale
formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per
l'intera  durata  della  normale  settimana lavorativa e per tutta la
durata   dell'anno.   Conseguentemente,   e'  inibito  al  medico  in
formazione  l'esercizio  di  attivita'  libero-professionali  ed ogni
rapporto  convenzionale,  precario  o  di  consulenza con il Servizio
sanitario  nazionale  o enti e istituzioni pubbliche o private, anche
di  carattere  saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso
e', altresi', esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi
di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua
tale   stato  successivamente  all'inizio  del  corso  di  formazione
specifica  in  medicina  generale. A tal fine e prima dell'inizio dei
corsi  di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far
sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto
notorio  ai  sensi  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni,   attestanti   la   non   sussistenza   di   cause  di
incompatibilita'   ovvero   dichiarazioni  di  rinuncia  ai  suddetti
rapporti incompatibili.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  19,  comma  11, della legge n. 448 del 28
dicembre  2001,  ai medici in formazione sono consentite - unicamente
nei casi di accertata carente disponibilita' dei medici gia' iscritti
nei  relativi  elenchi  regionali  per  la  medicina  convenzionata e
purche'  compatibili  con  lo  svolgimento  dei  corsi  stessi  -  le
sostituzioni  a  tempo  determinato  di  medici  di medicina generale
convenzionati   con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  le
sostituzioni  per  le guardie mediche notturne, festive e turistiche.
Nel  conferimento dei suddetti incarichi, e' fatto onere alle regioni
ed  alle  province autonome di verificare preventivamente l'effettiva
sussistenza dello stato di carenza.
  3.  Nell'ipotesi  di  sostituzione  del medico di medicina generale
convenzionato  con il Servizio sanitario nazionale, non e' consentita
la sostituzione del proprio tutor.
  4.  Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19,
comma  11,  legge n. 448/2001 esclude la possibilita' di estendere la
stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali.
  In  presenza di accertata incompatibilita' ne consegue l'espulsione
del medico tirocinante dal corso.
  5.  La  frequenza  al  corso  non  comporta  l'instaurazione  di un
rapporto  di  dipendenza  o  di  lavoro convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale ne' con i medici tutori.
  6.  Il  medico  in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico
impiego  e'  collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio,
in  posizione  di  aspettativa  senza assegni secondo le disposizioni
legislative  contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile
ai   fini  della  progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza.