Art. 11.
                        Contratti di ricerca
    1.  Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito
di  contratti  di  ricerca con privati, o nell'ambito di programmi di
ricerca  nazionali, comunitari o internazionali, si applicano ad essa
le specifiche disposizioni normative e contrattuali.
    2. Il personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dovra' rispettare
la   disciplina   prevista  dai  contratti,  di  cui  al  comma 1,  e
sottoscrivere   una   dichiarazione  in  cui  riconosce  che  i  beni
immateriali   derivanti   dall'attivita'  svolta  sono  di  esclusiva
proprieta'  dell'INAF  e  in  cui  accetta  di  rispettare  tutti gli
obblighi previsti nel contratto stipulato dall'Ente.