Art. 11.

  Dopo  lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli effetti civili del
matrimonio,  se  il  tribunale  non  ha  disposto altrimenti, ciascun
genitore  esercita  la  patria  potesta'  sui  figli  affidatigli. Il
genitore  al  quale  sono stati affidati i figli ne amministra i beni
con  l'obbligo  di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne
ha  l'usufrutto  fino  a  quando  non  passi  a  nuove nozze. L'altro
genitore  conserva  il diritto di vigilare e il dovere di collaborare
alla educazione e all'istruzione dei figli.
  L'altro  genitore,  se  ritiene  pregiudizievoli  per  il  figlio i
provvedimenti presi dall'esercente la patria potesta', puo' ricorrere
al  giudice  tutelare  prospettando  i  provvedimenti  che  considera
adeguati.
  Il  giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di eta',
dichiara  quale  dei  provvedimenti  e'  adeguato  allo interesse del
figlio.