Art. 11. Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potesta' sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli. L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potesta', puo' ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati. Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di eta', dichiara quale dei provvedimenti e' adeguato allo interesse del figlio.