Art. 11.
                    (Presentazione delle domande)

  Per  il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12,
13,  23  e  24  della presente legge gli interessati debbono produrre
istanza  in  carta  libera  alla  commissione  sanitaria  provinciale
competente per territorio.
  Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilita', deve
dichiarare    l'ammontare   delle   pensioni,   assegni   e   rendite
eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma
dell'art. 12.
  Ai  fini  del  conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda
deve   essere   prodotta   all'autorita'   competente   in  relazione
all'articolo 3 della presente legge.
  Alle  domande deve essere allegato un certificato medico attestante
la natura della infermita' invalidante.