Art. 11.
              Operazioni permutative e dazioni in pagamento

      Le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
    corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi,
    o   per   estinguere   precedenti   obbligazioni,  sono  soggette
    all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali
    sono effettuate.
      La  disposizione  del  comma  precedente  non si applica per la
    cessione  al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti
    della  lavorazione  di  materie fornite dal committente quando il
    valore  dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma
    dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in
    denaro.