Art. 11. Determinazione dell'imposta L'imposta e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'art. 10, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente decreto. Se il reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere a) e b) dell'art. 4, e' inferiore a quattro milioni di lire, la imposta e' commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'art. 10 riferibili a ciascuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva.