Art. 11. 
 
  Durante  il  funzionamento  degli  impianti  di  riscaldamento   la
temperatura massima interna degli edifici non deve  essere  superiore
ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo  3  e
con le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione. 
  I contratti relativi all'esercizio di impianti di riscaldamento non
possono prevedere la erogazione di una temperatura superiore a quella
indicata nel primo comma ne',  a  pena  di  nullita'  delle  clausole
stesse,  clausole  tendenti  a  favorire  l'aumento  del  consumo  di
combustibile. Per i contratti che contengono  clausole  difformi,  si
applica l'articolo 1339 del codice civile. 
  In  caso  di  necessita'  e  comunque  per  contenere   i   consumi
energetici,   il   Ministro   per   l'industria,   il   commercio   e
l'artigianato, puo', con proprio decreto, disciplinare  la  fornitura
dei combustibili per il riscaldamento degli edifici.