Art. 11. Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 e con le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione. I contratti relativi all'esercizio di impianti di riscaldamento non possono prevedere la erogazione di una temperatura superiore a quella indicata nel primo comma ne', a pena di nullita' delle clausole stesse, clausole tendenti a favorire l'aumento del consumo di combustibile. Per i contratti che contengono clausole difformi, si applica l'articolo 1339 del codice civile. In caso di necessita' e comunque per contenere i consumi energetici, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con proprio decreto, disciplinare la fornitura dei combustibili per il riscaldamento degli edifici.