Art. 11. Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunita' Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunita' europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, e' effettuato dalle relative competenti autorita' - sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalita' previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.