Art. 11.
         Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunita'

  Gli  imballaggi  preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri
della  Comunita' europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento
la  direttiva  comunitaria  n. 76/211/CEE per i quali il controllo di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  10  precedente,  ai sensi della
direttiva predetta, e' effettuato dalle relative competenti autorita'
-  sono  controllati  presso  i magazzini dell'importatore o dei suoi
aventi   causa   secondo   le   modalita'  previste  nel  regolamento
d'esecuzione della presente legge.