Art. 11.
                Interventi assistenziali integrativi

  Le   regioni  disciplinano,  con  apposite  norme,  gli  interventi
assistenziali  integrativi  onde evitare soluzioni di continuita' tra
gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di
particolare  bisogno,  e promuovono opportuni collegamenti tra i vari
organi competenti.
  Le   regioni   possono   disciplinare,   altresi',  gli  interventi
integrativi  per il reinserimento dei profughi nella vita economica e
sociale del Paese.