(Convenzione-art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
 
  1.  Gli  Stati  parti  si  presteranno  l'un  l'altro  la   massima
assistenza giudiziaria su qualunque procedimento penale  relativo  ai
reati previsti dall'articolo 1 e si  scambieranno  ogni  elemento  di
prova a loro disposizione necessario al procedimento. 
  2. Le disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo  non
pregiudicheranno gli  obblighi  relativi  alla  reciproca  assistenza
giudiziaria contemplati da ogni altro trattato.