ART. 11. 
                      (Interventi straordinari) 
 
  1. Gli interventi straordinari di  cui  all'articolo  1,  comma  4,
sono: 
    a)  l'invio  di  missioni  di  soccorso,  la  cessione  di  beni,
attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in
via bilaterale; 
    b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla  sanita'
e la messa in opera delle  infrastrutture  di  base,  soprattutto  in
campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili  per  l'immediato
soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da
calamita', da carestie e da fame, e caratterizzate da alti  tassi  di
mortalita'; 
    c) la realizzazione in loco di sistemi di  raccolta,  stoccaggio,
trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate; 
    d) l'impiego, d'intesa con tutti  i  Ministeri  interessati,  gli
enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario
per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle  lettere
a), b) e c); 
    e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso
il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed  organismi  e
concordati  con  la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo. 
  2. Gli interventi  derivanti  da  calamita'  o  eventi  eccezionali
possono  essere  effettuati  d'intesa  con   il   Ministro   per   il
coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri  di  cui
al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre  1982,
n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre  1982,
n. 938, pone a disposizione personale specializzato  e  mezzi  idonei
per farvi fronte. I  relativi  oneri  sono  a  carico  del  Fondo  di
cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge. 
  3. Le iniziative promosse  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario  di
cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a
lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi  inferiori
e non sono sottoposte al parere preventivo del  Comitato  direzionale
ne al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo
15, comma 2. La  relativa  documentazione  e  inoltrata  al  Comitato
direzionale ed al Comitato consultivo contestualmente alla delibera. 
  4. Le attivita' di cui al presente articolo sono affidate,  con  il
decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unita' operativa
della Direzione generale. 
 
          Nota all'art. 11, comma 2:
            Si riporta, ad ogni buon fine, l'intero testo dell'art. 1
          del D.L.
            n.   829/1982   (Interventi   urgenti   in  favore  delle
          popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o  eventi
          eccezionali):
            "Art.  1.  -  Per  provvedere alle esigenze connesse agli
          interventi  di  primo soccorso alle popolazioni ed a quelli
          necessari  per  la riattivazione degli immobili danneggiati
          dagli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  nei  giorni 17
          ottobre  1982  e  successivi  alcuni  comuni  della regione
          Umbria,  il  Ministro per il coordinamento della protezione
          civile  e'  autorizzato  ad utilizzare con le modalita' del
          D.L.  10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni,
          nella  legge  12 agosto 1982, n. 547, le disponibilita' del
          "Fondo  per  la  protezione  civile"  di cui all'art. 2 del
          medesimo decreto-legge.
            Con  le disponibilita' del predetto fondo, come integrato
          ai  sensi  del  successivo  articolo  2, il Ministro per il
          coordinamento   della   protezione   civile,   oltre,  alle
          attivita'  previste  nel decreto-legge di cui al precedente
          comma,  sentito il parere delle regioni interessate, che va
          espresso  entro  un  termine  compatibile con le necessita'
          dell'emergenza,  provvede,  anche  in  deroga  alle vigenti
          disposizioni,  ivi comprese quelle di contabilita' generale
          dello  Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze
          ed   alla   riattazione   degli   immobili  e  delle  opere
          danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi
          compresi  gli  interventi  di cui al decreto-legge 2 aprile
          1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29
          maggio 1982, n. 303".