Art. 11.
  Dagli  obblighi  previsti  dagli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
sono esonerati i contribuenti che, trovandosi nelle condizioni di cui
al  sesto  comma  dell'art. 2 del decereto-legge 19 dicembre 1984, n.
853,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.
17,  prorogato per l'anno 1988 dall'art. 6 del decreto-legge 14 marzo
1988,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988,  n. 154, si sono avvalsi delle agevolazioni previste nel citato
comma.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica italiana.
 Roma, addi' 12 dicembre 1988
                                                 Il Ministro: Colombo