Art. 11. Dagli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono esonerati i contribuenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al sesto comma dell'art. 2 del decereto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato per l'anno 1988 dall'art. 6 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si sono avvalsi delle agevolazioni previste nel citato comma. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, addi' 12 dicembre 1988 Il Ministro: Colombo