ART. 11. 
                (Commissari straordinari del Governo) 
 
  1.  Al  fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
relazione a programmi o indirizzi deliberati  dal  Parlamento  o  dal
Consiglio dei ministri o per particolari  e  temporanee  esigenze  di
coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo'  procedersi
alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le
attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
  2.  La  nomina  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.  Con  il  medesimo
decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni  di
mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il  tempo  indicato
nel decreto di nomina,  salvo  proroga  o  revoca.  Del  conferimento
dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. 
  3.  Sull'attivita'  del  commissario  straordinario  riferisce   al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro  da
lui delegato.