Art. 11. Prescrizioni di carattere generale 1. Le spedizioni transfrontaliere devono soddisfare i requisiti seguenti: a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati; b) i contenitori debbono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonche', quando possibile, l'identita' del produttore iniziale dei rifiuti; c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti; d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati. 2. Tutte le comunicazioni concernenti i trasporti transfrontalieri di rifiuti relativamente a Stati terzi rispetto alla CEE sono effettuate presso le relative rappresentanze diplomatiche in Italia.